Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 130 del 21 ottobre 2025
Nella fattispecie in esame, la Sezione ha esaminato il rendiconto 2023 e il bilancio di previsione 2024-2026 di un Comune, rilevando alcune criticità nella gestione contabile e finanziaria dell’Ente. Dall’analisi emerge che il Comune ha rispettato formalmente gli equilibri di bilancio e i limiti di indebitamento previsti dal Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) e dal Dlgs. n. 118/2011, ma presenta problemi strutturali nella capacità di riscossione delle entrate, con un elevato volume di residui attivi e una scarsa efficienza nel recupero dei tributi.
La Sezione ha osservato che la formazione dell’avanzo di amministrazione si fonda su dati nominali più che su disponibilità effettive di cassa, con il rischio di un equilibrio solo apparente, in contrasto con i principi di veridicità e attendibilità del bilancio.
È stato, inoltre, rilevato un incremento del “Fcde”, segno di difficoltà persistenti nella riscossione, e l’assenza di un adeguato controllo sui crediti vetusti, che dovrebbero essere oggetto di riaccertamento e, se non esigibili, stralciati dal bilancio ai sensi dell’art. 228 del Tuel e del principio contabile applicato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011.
La Sezione ha richiamato l’Ente a migliorare le procedure di riscossione e a garantire una gestione dinamica e prudente delle entrate, in coerenza con i principi di sana gestione finanziaria sanciti dalla Legge n. 243/2012 e dalla Costituzione.
Un ulteriore profilo di criticità riguarda la gestione del Fpv, che deve riflettere correttamente la tempistica degli investimenti e il cronoprogramma delle opere, come previsto dal sistema di contabilità armonizzata.
La Sezione ha invitato il Comune a rispettare rigorosamente il principio della competenza potenziata, che impone di iscrivere nel fondo solo le somme correlate a obbligazioni giuridiche effettivamente esigibili in esercizi successivi.
La parte più grave delle irregolarità attiene però all’affidamento del servizio di supporto alla riscossione dei tributi a una Società privata, incaricata con affidamento diretto per più anni consecutivi e remunerata sia con un compenso fisso sia con un aggio del 17% sulle somme riscosse, in violazione del principio di rotazione e dei limiti previsti dal Codice dei contratti pubblici. Tale modalità, già censurata in una precedente deliberazione, configura un uso improprio delle risorse pubbliche e un aggiramento delle regole sugli affidamenti sotto soglia.
Secondo la Sezione, la reiterazione di tale comportamento, nonostante i rilievi già formulati, evidenzia un atteggiamento consapevole e doloso dell’amministrazione, idoneo a determinare responsabilità amministrativo-contabile e, potenzialmente, rilievi penali per distrazione di denaro pubblico a favore di soggetti privati.
La Sezione, richiamando i principi di buona amministrazione e autosufficienza organizzativa delle Pubbliche Amministrazioni (art. 97 della Costituzione e Legge n. 241/1990), ha ribadito che l’esternalizzazione di funzioni ordinarie deve rappresentare un’eccezione e non una prassi sostitutiva delle attività interne dell’ente.
In conclusione, la Sezione ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale per la verifica dei profili di danno erariale e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine ai possibili illeciti penali, richiamando l’amministrazione comunale alla rigorosa osservanza delle regole contabili e dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.





