L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di Interpello n. 433 del 20 settembre 2023, ha chiarito – in linea con la propria posizione assunta ormai da anni – che rilevano ai fini dell’Iva i “contributi” erogati da un Comune ad una Società “in-house”, di cui è socio assieme ad altri Comuni, per la gestione di un tratto della Pista ciclopedonale.
La Società “in-house“ in questione è sottoposta al “controllo analogo” di più Comuni, tra cui uno che detiene circa il 77% del suo capitale sociale. Detta Società vuol sottoscrivere con tale Ente una Convenzione della durata di 18 anni avente ad oggetto la concessione di una tratta della Pista ciclopedonale e delle relative pertinenze, comprese in un Parco pubblico. Si tratta di un affidamento “in house providing” e a titolo gratuito, nel senso che non è dovuto al Comune alcun canone.
La Società assume la gestione della tratta della Pista ciclopedonale per la cui fruizione non è previsto alcun pagamento da parte dell’utenza ed essendo gli introiti attesi comunque limitati nella loro entità, in quanto ricavabili esclusivamente da limitate subconcessioni (per sottoservizi, attraversamenti, accessi) e dallo sfruttamento economico diretto di alcuni beni pertinenziali (Parcheggi), ovvero dal loro affidamento per usi speciali/eccezionali a favore di terzi (punti ristoro, nolo bici ecc.), il Comune si obbliga ad un duplice intervento finanziario, consistente, rispettivamente:
- in un versamento in conto aumento di capitale, così da fornire all’istante le risorse sufficienti a eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta assegnata;
- nel riconoscimento di una somma di denaro a titolo di contributo annuale, finalizzato a garantire l’equilibrio economicofinanziario della Società, soggetto a revisione per adeguarlo all’interesse pubblico e agli effettivi risultati consuntivi della gestione.
La questione riguarda dunque il regime fiscale cui assoggettare le2 suddette somme.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato, come di consueto in questi casi, la propria Circolare n. 34/E del 2013, nella quale sono delineati i principi generali utili alla corretta qualificazione ai fini Iva delle somme di denaro che la pubblica amministrazione eroga a dei soggetti, pubblici o privati.
Dopo aver ricordato alcuni passaggi del documento di prassi e richiamato altri propri Pronunciamenti nonché della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia ha concluso che, mancando un chiaro riferimento normativo in base al quale qualificare le somme elargite dal Comune, occorre fare riferimento ai c.d. “criteri suppletivi”, indicati nell’ultima parte della stessa Circolare n. 34/E del 2013, nell’ordine gerarchico ivi specificato, tra cui assume un ruolo preminente il “concreto assetto degli interessi che le parti intendono perseguire” con la convenzione.
A tal riguardo, oggetto della concessione è un’opera ‘‘tiepida’’, ossia un bene in grado di autofinanziarsi solo parzialmente, il che comporta un obbligo di “contribuzione” in capo al Comune, che però non può essere ritenuto una mera elargizione di denaro poiché diretto a remunerare, unitamente al diritto di sfruttamento economico riconosciuto alla Società, gli specifici obblighi da quest’ultimo assunti, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’uso gratuito della pista da parte della collettività. Quanto a dire che la controprestazione del Comune consiste, sia nel riconoscimento del diritto di sfruttamento economico della pista e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico.
Tra il Comune e la Società è dunque rinvenibile un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l’obbligo della Società di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione del bene oggetto di concessione e l’obbligo assunto dal Comune di pagare un canone periodico a integrazione dei proventi rinvenibili dall’esercizio del diritto allo sfruttamento economico di tale bene da parte della Società (vedasi Risposta n. 211/2020 e prassi ivi richiamata).
L’Agenzia ha altresì precisato che, sebbene la Convenzione non sia stipulata nel rispetto delle regole dell’evidenza pubblica di cui al “Codice degli Appalti pubblici” in quanto trattasi di affidamento di un bene demaniale e per di più a una Società “in house”, detta circostanza non è dirimente ai fini in esame, come chiarito dalla stessa Circolare n. 34/E del 2013.
Quanto poi alla mancata espressa previsione in capo alla Società di una peculiare responsabilità contrattuale e di standard qualitativi o quantitativi, l’Agenzia non ha ritenuto tale elemento dirimente in quanto la Convenzione comporta comunque il sorgere in capo alla Società stessa di precise obbligazioni di fare a fronte delle quali acquisisce il diritto a percepire le somme stanziate dal Comune, altro aspetto chiarito dalla già citata Circolare n. 34/E del 2013. In particolare, analogamente a quanto stabilito in via sussidiaria dalla citata Circolare, la predeterminazione – come nel caso in esame – di sanzioni parametrate ‘‘alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio’’ induce a inquadrare l’erogazione nell’ambito dei rapporti contrattuali.




