Iva: esente con diritto alla detrazione la locazione di tendostrutture funzionali alle vaccinazioni anti “Covid-19”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 81 del 9 febbraio 2022, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del regime di esenzione Iva con diritto a detrazione, per i servizi connessi a tamponi e vaccini contro il “Covid-19”, ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453, della Legge n. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”).

La Società istante, che svolge attività di noleggio di mobili, arredamenti, impianti ed in particolare fornisce/noleggia strutture (tende) complete di accessori, quali impianti (stufe e/o condizionatori),con contratto sottoscritto a settembre 2020 ha concesso in locazione ad una Fondazione Onlus alcune tendostrutture per ambulatori completi adibiti in parte all’effettuazione di tamponi ed in parte alla somministrazione di vaccini in modalità drive in completi di servizi accessori il tutto per la gestione anti “Covid-19”. 

L’utilizzo delle strutture oggetto di noleggio, ai fini della campagna anti “Covid-19”, si evince direttamente dal contratto di locazione. La Fondazione a sua volta ha concesso in comodato gratuito tali beni ad una ASST-Ospedali civili. 

Ciò premesso la Società, richiamando i citati commi della “Legge di bilancio 2022” e la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 548/2021, ha ritenuto che nel caso in esame i servizi forniti possano essere fatturati in esenzione Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato il contenuto dei 2 citati commi, i quali come noto hanno introdotto un regime che comporta l’esenzione Iva per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro e di vaccini contro il “Covid-19” e per le “prestazioni di servizi strettamente connesse” a tali cessioni, con diritto alla detrazione dell’Iva. 

Il regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2022, a partire dal 1° gennaio 2021 per il comma 452, mentre la decorrenza del comma 453 è espressamente indicata dal 20 dicembre 2020. 

Tali disposizioni trovano la loro base giuridica nella Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio 7 dicembre 2020 (c.d. “Direttiva ‘Covid’”), che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE (i.e. “Direttiva Iva”), al fine di “rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro la ‘Covid-19’ e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della ‘Covid-19’ nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell’Unione” (cfr. considerando 7 e 10 della “Direttiva ‘Covid’”). Ciò nell’ambito della strategia elaborata dalla Commissione UE per accelerare lo sviluppo, la fabbricazione e la diffusione di vaccini contro il virus per contribuire a proteggere le persone nell’Unione (cfr. considerando 3 della “Direttiva ‘Covid’”). È stata dunque modificata la Direttiva Iva, introducendo nel Titolo VIII, dedicato alle aliquote, il nuovo art. 129-bis che concede in via transitoria agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della “Covid-19” e per la fornitura di vaccini contro il “Covid-19” e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini. 

Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” (rectius indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili. 

In particolare, con la Risposta n. 354/2021, l’Agenzia ha riconosciuto l’esenzione con diritto a detrazione alle prestazioni di effettuazione dei tamponi, in quanto servizi strettamente connessi ai dispositivi in vitro. 

In merito alla fattispecie in esame, l’unica operazione rilevante ai fini Iva è quella tra la Società istante e la Fondazione, consistente nella locazione dietro corrispettivo di tendostrutture per ambulatori completi, adibiti, sia all’effettuazione di tamponi, sia per la somministrazione di vaccini in modalità drive in, completi di servizi accessori per la gestione anti “Covid-19”. La successiva messa a disposizione di questi beni alla Asst avviene a titolo di comodato gratuito, non dunque rilevante ai fini Iva. 

In considerazione di ciò e delle argomentazioni contenute nelle Risposte agli Interpelli nn. 354, 541 e 548 del 2021 e nel Principio di diritto n. 12 dello stesso anno, l’Agenzia ha concluso che le prestazioni di servizi indicate nel contratto in esame – le uniche rilevanti ai fini Iva – possano beneficiare del particolare regime di esenzione in commento e quindi essere acquistati dalla Fondazione in esenzione da Iva, senza pregiudizio, in capo alla Società istante, del diritto alla detrazione dell’Iva ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/72.