Corte di giustizia UE, Sentenza Causa C-87/23 del 4 luglio 2024
La Corte di Giustizia UE, con la Sentenza Causa C-87/23 del 4 luglio 2024, resa nota nei giorni scorsi, ha sancito, così da dissipare ogni dubbio al riguardo, che si considera soggetto passivo Iva chiunque eserciti, in modo indipendente, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Ne consegue che lo scopo che consiste nel raggiungere il semplice equilibrio dei propri conti non può essere sufficiente a escludere la possibilità che il soggetto eserciti un’attività economica.
Nello specifico, la Corte ha chiarito che l’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del 2006 (Direttiva Iva), dev’essere interpretato nel senso che “lo status di Associazione senza scopo di lucro di cui gode un’Associazione [ma lo stesso vale a maggior ragione anche per un Ente Locale] non osta a che, al termine di un’analisi che tenga conto di tutte le circostanze dell’attività di quest’ultima e, in particolare, del fatto che tale attività sia comparabile al comportamento tipico di un operatore economico dello stesso settore, detta Associazione possa essere considerata un soggetto passivo che esercita un’attività economica ai sensi di tale disposizione”.
Il chiarimento è molto importante per gli Enti Locali, per i quali come noto molti degli “storici” servizi rilevanti Iva sono in perdita, ma non per questo non possono essere considerati non commerciali, senza consentire la detraibilità dell’Iva sulle spese agli stessi inerenti, secondo il principio dettato, nella normativa italiana, dall’art. 19 del Dpr. n. 633/72.
Come già rilevato nei giorni scorsi anche da alcuni autorevoli commentatori, la Sentenza in commento consente di poter ritenere – a differenza di quanto sostenuto ancora oggi da alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate – ampiamente superate le conclusioni contenute nella Sentenza n. 2002/11946 della Corte di Cassazione, la quale aveva ritenuto che i Servizi di “Mensa” e di “Trasporto scolastico” non fossero da ritenere rilevanti Iva laddove vi fosse una notevole differenza tra ammontare delle tariffe in entrata e costi dei servizi, perché in tal caso, a parere della Corte, sarebbe risultato assente il “precipuo scopo di ogni attività mercantile di conseguire un reddito o, almeno, la integrale copertura dei costi”.
L’auspicio adesso, in virtù di tale importante Pronunciamento giurisprudenziale comunitario, è che le Agenzie territorialmente competenti si astengano (almeno in via generale e salvo verificare che non sussistano motivazioni diverse) dal proseguire i procedimenti di accertamento avviati nei confronti di Enti Locali gestori di Servizi oggettivamente rilevanti Iva – procedimenti onerosi, sia per l’Amministrazione finanziaria, e quindi per la collettività, sia per gli Enti Locali che li subiscono, sia in termini di tempo che di costi – in cui si contesta l’avvenuta detrazione d’imposta soltanto perché detti servizi risultano in perdita, senza “calarsi” nella particolare realtà degli Enti Locali, sicuramente diversa da quella delle imprese private.






