L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 585 del 14 dicembre 2020, ha fornito indicazioni ad una Asl in merito al trattamento fiscale, ai fini Iva, del “Servizio di noleggio di ventilatori, aspiratori e saturimetri”, anche se non specificamente utilizzati per la prevenzione, diagnosi e cura del “Covid-19”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 124 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Rilancio” (vedi Entilocalinews n. n. 30 del 27 luglio 2020).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che tale norma ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, prevedendo l’aliquota Iva del 5% per le cessioni dei beni elencati dal comma 1 dell’art. 124, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il comma 2 del medesimo articolo ha previsto, in via transitoria, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, il regime di esenzione da Iva che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente né pertanto, in qualità di operazione esente, influenza il calcolo del pro-rata di cui all’art. 19-bis del Dpr. n. 633/1972.
In considerazione della formulazione della norma e dell’eccezionalità della stessa, l’Elenco di cui al comma 1 dell’art. 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da Iva e con applicazione dell’aliquota Iva del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In relazione alla tassatività dell’Elenco in commento si è espressa anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare 30 maggio 2020, n. 12/D, nella quale, ai fini dell’importazione dei beni in commento, ha anche individuato i Codici di classificazione doganale delle merci oggetto dell’agevolazione Iva in questione.
Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia ha osservato preliminarmente, in relazione allo strumento giuridico del noleggio che veicola la fornitura dei beni, che l’art. 16, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “per le prestazioni di servizi dipendenti da (…) contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni (…) dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”.
Come precisato con la Risoluzione n. 33/E del 2002, la finalità della norma è quella di uniformare il trattamento Iva relativo all’acquisto di un bene, ai soli effetti dell’aliquota applicabile, a prescindere dalla natura del rapporto giuridico sottostante. In tal senso, con la Circolare n. 26/E del 2020, in relazione all’ambito oggettivo di applicazione del menzionato art. 124, è stato precisato che, fermo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni indicati nel comma 1, il trattamento Iva introdotto dall’art. 124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’art. 16, comma 3, del Decreto Iva. Ai sensi della disposizione appena richiamata, infatti, l’Imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in commento, prodotti mediante “contratti d’opera, di appalto e simili”, “locazione finanziaria, noleggio e simili”. La fornitura, per esempio, di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria sarà imponibile con aliquota Iva del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre sarà esente se effettuata entro il 31 dicembre 2020 in virtù – come chiarito dalla relazione illustrativa alla disposizione in commento – dell’autorizzazione della Commissione UE che consente agli Stati membri, per il periodo di emergenza sanitaria, di “applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia”.
Pertanto, il ricorso allo strumento giuridico del contratto di noleggio non è ostativo all’applicazione del regime previsto per le cessioni dei beni elencati dall’art. 124 in esame.
In relazione ai beni oggetto del contratto di noleggio, l’Agenzia ha osservato che, sia i ventilatori che gli aspiratori, rientrano nell’Elenco dei beni sottoposti alla disciplina di cui all’art. 124. Anche i saturimetri sono riconducibili alla Categoria della “strumentazione prediagnostica per Covid-19”, di cui al medesimo art. 124, come precisato al par. 2.7 della Circolare n. 26/E del 2020, in base alla quale, con la Nota n. 3662 del 9 giugno 2020, il Ministero della Salute ha specificato che rientrano tra la “strumentazione per diagnostica per Covid-19” anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile “Covid-19”.
Inoltre, la Asl istante ha rappresentato che i beni forniti dalla ditta “non sono specificamente utilizzati per la prevenzione, diagnosi e cura della Covid-19”.
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che tale circostanza non sia ostativa all’applicabilità del regime di cui all’art. 124. Difatti, come precisato nella menzionata Circolare n. 26/E del 2020, con riferimento ai beni contenuti nell’Elenco allegato alla Decisione della Commissione UE 2020/491 del 3 aprile 2020, i quali, al ricorrere di determinati presupposti e condizioni sono importati in esenzione da dazi e da Iva, tali beni sono stati ovviamente ritenuti, prima dalla Commissione Ue e poi dal Legislatore italiano, come necessari per contrastare il diffondersi del “Covid-19” e delle pandemie in genere, per la cura delle persone affette da questi virus e per la protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario. Ciò porta a ritenere che per usufruire del regime di maggior favore, analogamente a quanto previsto per le importazioni, le cessioni dei beni in commento debbano rispettare questa finalità sanitaria che, tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 1 dell’art. 124, è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi.
Non può tuttavia escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario. Le soluzioni idroalcoliche, ad esempio, possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari e in tali casi la relativa cessione non potrà usufruire del regime di favore di cui all’art. 124. La finalità della cessione è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo Settore di attività.
Nella fattispecie rappresentata dalla Asl interpellante, l’impiego dei beni ha comunque una finalità sanitaria, anche se gli stessi non sono specificamente utilizzati per la prevenzione diagnosi e cura del “Covid-19”.
Per quanto concerne la corretta individuazione del momento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regime di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 5%, si ritiene che questo coincida con il momento di effettuazione dell’operazione (vale a dire la prestazione di servizi di noleggio di ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri), non rilevando la data della conclusione del contratto. Pertanto, le fatture aventi ad oggetto il “Servizio di noleggio dei ventilatori, aspiratori e saturimetri” – che, come dichiarato dalla Asl interpellante, il fornitore emette dal 20 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle regole sul momento di effettuazione delle operazioni previste, per le prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e seguenti del Dpr. n. 633/1972 – sono in esenzione da Iva, ai sensi dell’art. 124, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Con riferimento alle medesime operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia ha fatto presente che, se ricorrono le condizioni per beneficiare della aliquota Iva agevolata del 4% prevista dal n. 41-quater) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972 (vedasi i chiarimenti forniti con le Risoluzioni n. 253/E del 2002 e n. 90/E del 2011), la cui sussistenza non è oggetto di verifica nella risposta fornita alla presente istanza di Interpello, tale aliquota più favorevole sarà applicabile al caso di specie.