La Corte dei conti boccia la costituzione di una nuova Società pubblica: mancano sostenibilità finanziaria e convenienza economica

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 30 del 26 febbraio 2025

Un Comune ha deliberato la costituzione di una nuova Società pubblica per la gestione del “Servizio di igiene ambientale” controllata indirettamente attraverso una Società già esistente. L’operazione prevede il conferimento di un ramo d’azienda alla nuova Società e l’ingresso di un altro Ente Locale con una quota di minoranza, per poterle poi affidare il Servizio “in house”. La normativa impone che ogni Amministrazione, prima di costituire una Società o acquisire partecipazioni, trasmetta la Delibera alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza, che hanno 60 giorni per valutarne la conformità ai principi di efficienza, sostenibilità finanziaria ed economicità. Se la Corte esprime un parere negativo, l’ente può comunque procedere, ma deve giustificare pubblicamente la scelta. Nel caso esaminato, la Sezione in epigrafe indicata ha espresso un parere negativo, evidenziando diverse criticità. In particolare, non emerge una chiara motivazione sull’indispensabilità della nuova Società rispetto a forme di gestione già esistenti. La decisione sembra più orientata a una riorganizzazione del Servizio tra Enti Locali piuttosto che ad una reale necessità funzionale.

Le criticità riscontrate sono:

–        sostenibilità finanziaria: il business plan presentato si concentra sugli Enti coinvolti ma non fornisce dati chiari sulla nuova Società, come previsioni di costi e ricavi o la solidità economica. Mancano dettagli sul valore dell’investimento e sulla struttura finanziaria;

–        convenienza economica e alternative gestionali: non viene dimostrato che la creazione della nuova Società sia la soluzione più conveniente rispetto a una gestione diretta o ad altre forme di collaborazione. Non è stata condotta un’analisi comparativa tra il costo della nuova Società e quello della gestione attuale;

–        carenze nei dettagli operativi: non sono chiari il numero di dipendenti previsti, la struttura di governance e le modalità di gestione del personale. La valutazione economica si basa sulle prestazioni della Società madre, senza indicare come la nuova Società garantirà gli stessi risultati;

–        mancata analisi degli aiuti di Stato: l’ente sostiene che non ci siano aiuti di Stato, ma non ha adottato un sistema strutturato per verificare la compatibilità con la normativa europea in materia.

In conclusione, la Sezione ha ritenuto che la Delibera non rispetti i criteri richiesti dalla normativa, soprattutto per la mancanza di una motivazione analitica sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria. Inoltre, non è stata condotta un’adeguata comparazione con altre soluzioni gestionali. Il business plan risulta carente e privo di dettagli tecnici fondamentali per valutare la fattibilità del progetto. Alla luce di queste lacune, la Sezione ha bocciato la Delibera, ritenendola non conforme ai Principi di economicità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. L’Ente, qualora volesse comunque procedere, dovrà giustificare pubblicamente la sua scelta e approfondire gli elementi critici evidenziati.