Nella Sentenza n. 2486 del 14 dicembre 2020 del Tar Lombardia, i Giudici si esprimono sulla cosiddetta “libertà di scelta alimentare”. A tale riguardo, i Giudici ritengono che la possibilità per i singoli Istituti scolastici di regolamentare e anche escludere, in presenza di particolari e concrete situazioni di non rispondenza all’interesse pubblico, l’accesso dello studente che ha portato il proprio cibo da casa nello stesso contesto spaziale dove i suoi compagni di scuola consumano il pasto gestito dal Servizio di “Mensa istituzionale”, non incide sulla libertà di scelta alimentare, in sé e per sé considerata. Infatti, l’interessato resta libero di alimentarsi come crede, all’interno del “tempo mensa”, e di sottrarsi conseguentemente al “Servizio Mensa”, Servizio che conserva ex lege natura facoltativa e “a domanda individuale”. In sostanza, fino a quando non viene introdotto dall’Istituto scolastico, anche ambiguamente, l’obbligo per lo studente di aderire al Servizio “Mensa”, il diritto di scelta alimentare non viene compromesso e non risulta seriamente posto in discussione. Né può essere considerato alla stregua di un trattamento discriminatorio l’allestimento di diverso spazio all’interno dello stesso Istituto scolastico per lo studente che voglia consumare il proprio pasto (allorché risulti inefficiente da un punto di vista dell’azione amministrativa la gestione contestuale negli stessi locali di autorefezione e servizio mensa), perché ciò tiene insieme, secondo un giusto compromesso, i diversi interessi coinvolti, senza sacrificare in alcun modo, né diritti soggettivi assoluti, né il Principio – anch’esso costituzionalmente garantito – di un’organizzazione dei pubblici uffici tale da assicurare il buon andamento dell’Amministrazione.




