Tar Piemonte, Sentenza n. 1368 del 7 ottobre 2025
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda una gara pubblica bandita per l’affidamento di un Servizio di somministrazione di personale a tempo determinato per diverse Aziende sanitarie piemontesi. Il bando prevedeva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023, ma imponeva un limite al ribasso economico: le Imprese potevano proporre un margine d’agenzia non inferiore a Euro 0,60 e non superiore a Euro 1,00 per ogni ora di lavoro. Tale vincolo ha portato tutte le offerte economiche ad essere identiche, costringendo la Stazione appaltante ad assegnare i lotti tramite sorteggio.
I Giudici hanno ritenuto illegittima la clausola che fissa un limite minimo e massimo al ribasso, poiché viola i principi di concorrenza, libertà di impresa e parità di trattamento sanciti dagli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, nonché i Principi del diritto europeo in materia di appalti pubblici (Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE). Secondo il Tar, l’Amministrazione può garantire la sostenibilità economica dell’offerta solo attraverso la verifica di anomalia, prevista dall’art. 110 del Dlgs. n. 36/2023, ma non può imporre limiti rigidi che di fatto annullano la competizione sul prezzo. Tali clausole infatti contrastano con i Principi di proporzionalità, economicità e concorrenza richiamati anche dall’art. 1 del Dlgs. n. 36/2023.
Per questi motivi, i Giudici hanno annullato il disciplinare di gara e, di conseguenza, l’intera procedura, disponendo che l’Amministrazione rinnovi la gara nel rispetto delle regole del “Codice dei Contratti pubblici”.




