Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 259 del 9 ottobre 2024
Nel caso in oggetto, un Sindaco ha avanzato una richiesta di parere in merito alla possibilità di “aggiornare” il tetto di spesa per il personale del 2016.
In particolare, il quesito riguarda la fattibilità di:
– considerare, nel calcolo del limite di spesa, gli aumenti derivanti dai successivi rinnovi contrattuali previsti dai contratti collettivi;
– escludere dal calcolo la capacità contributiva già utilizzata in passato;
– includere le variazioni di fascia dei Segretari comunali intervenute tra il 2016 e oggi.
Il quesito solleva questioni interpretative sulle disposizioni in materia di spesa per il personale, con particolare riferimento al comma 2 dell’art. 23 del Dlgs n. 75/2017. Tale norma introduce, a partire dal 1° gennaio 2017, un Principio di “invarianza della spesa”, secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, nelle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, non possa superare l’importo fissato per l’anno 2016. Questa interpretazione trova riscontro nella Delibera n. 26/2014 della Sezione delle Autonomie, che si è pronunciata sul significato precettivo dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl n. 78/2010. In tale occasione, la Sezione ha chiarito che le risorse destinate al fondo di bilancio e quelle stanziate per coprire gli oneri delle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali condividono la stessa destinazione funzionale e possono incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in relazione al loro effettivo utilizzo. In linea con quanto previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, il perimetro applicativo della limitazione è stato ulteriormente specificato: dal 1° gennaio 2017, nel computo del tetto di spesa devono essere incluse tutte le risorse destinate nel bilancio del 2016 al trattamento accessorio del personale, senza considerare eventuali risorse aggiuntive derivanti da maggiori entrate. Pertanto, il limite di spesa di riferimento non può basarsi su una struttura organizzativa ipotetica o sulle somme effettivamente erogate nel 2016, ma deve corrispondere all’importo complessivo delle risorse stanziate per questa finalità nel bilancio di quell’esercizio finanziario. Questo Principio è stato ribadito dalla Sezione in passato, in particolare con la Delibera n. 172/2018, che ha sottolineato l’importanza di rispettare i contratti di lavoro e i vincoli di finanza pubblica.