Nella Delibera n. 103 del 14 novembre 2019 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di nominare l’Organismo indipendente di valutazione (Oiv) o il corrispondente Organismo previsto dall’Ente (Nucleo di valutazione), in caso di mancato rispetto del vincolo del “Pareggio di bilancio”.
La Sezione ha ribadito che gli Enti Locali possono affidare gli incarichi “obbligatori” a soggetti esterni, tra cui quelli di Oiv o Nucleo di Valutazione.
La Sezione inoltre si è soffermata sulla difficoltosa conciliabilità della contemporanea intestazione al Segretario delle funzioni di “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” e anche di componente del Nucleo di valutazione (o dell’Organo diversamente denominato).
La necessità di una distinzione fra le 2 figure emerge infatti dall’art. 1, comma 8-bis, della Legge n. 190/2012, che attribuisce all’Oiv il compito di verificare che i “Piani triennali per la prevenzione della corruzione” siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’Anticorruzione e alla Trasparenza, nonché di verificare – in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza – i contenuti della relazione che il “Rpct” deve trasmettere entro il 15 dicembre di ogni anno allo stesso Oiv (e all’Organo di indirizzo dell’Amministrazione) sui risultati dell’attività svolta, potendo a tal fine chiedere allo stesso “Rpct” le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Ne consegue che la coincidenza delle 2 figure (Oiv/struttura con funzioni analoghe e “Rpct”) farebbe venir meno la necessaria separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione prevista dal vigente quadro normativo.