Norme per istituzione biglietti d’ingresso musei, parchi e monumenti: il parere del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 2/11/2018 n. 2482

Parere sullo Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: “Norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”.

Numero 02482/2018 e data 02/11/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 11 ottobre 2018

NUMERO AFFARE 01631/2018

OGGETTO:

Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.

Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: “Norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. 21983 del 14 settembre 2018, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali – Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.

PREMESSO

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento indicato in oggetto, che introduce alcune modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante “Norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”, già oggetto degli interventi modificativi di cui al decreto ministeriale n. 94 del 27 giugno 2014 e al decreto ministeriale n. 111 del 14 aprile 2016, adottati, il primo, per introdurre il libero accesso ai luoghi della cultura ogni prima domenica del mese, il secondo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto di riorganizzazione del Ministero di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 2014, che ha configurato, anche in materia di musei, un diverso assetto organizzativo del Ministero.

2. Lo schema di decreto è adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 2014, di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali».

3. Il presente schema di decreto, secondo quanto rappresentato nella relazione ministeriale, “si prefigge l’obbiettivo di razionalizzare i periodi di libero accesso ai luoghi della cultura, non già nel senso di una loro diminuzione, ma in quello di una diversificazione e modulazione dell’offerta di ingresso libero, in considerazione delle specifiche esigenze del bacino di utenza e del territorio di riferimento di ciascuna istituzione culturale, ferma restando la finalità di incoraggiare lo studio e la conoscenza dell’arte, quali stimoli e occasioni di un generale progresso civico e culturale”. Inoltre, le modifiche rispondono all’esigenza di variare le occasioni di libero ingresso nei luoghi della cultura, in modo da assicurare una normale e ordinata fruizione degli stessi e, quindi, da tutelare i beni culturali.

Riferisce inoltre l’Amministrazione che, “sulla scorta degli effetti positivi delle modifiche intervenute negli anni 2014 e 2016, sia in termini di accessi e che di introiti …, l’accesso libero è dunque ampliato dalle attuali 12 giornate a 19 (o a 20 a seconda di quando cada la settimana di promozione dei musei) nell’arco di ciascun anno” ferma restando la possibilità prevista dal comma 2 dell’art. 4 del vigente regolamento, di libero accesso in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro.

Quanto ai profili finanziari dell’intervento normativo, nella relazione tecnica si rappresenta che “le proiezioni degli uffici tecnici fanno pensare che, a seguito della modifica proposta, potranno aversi maggiori introiti, ammontanti a circa € 5.353.930,26, come più analiticamente illustrato nelle tabelle allegate”.

 

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