Notifica degli atti tributari valida all’ultimo domicilio fiscale noto del contribuente

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25255 del 15 settembre 2025

La vicenda riguarda un’intimazione di pagamento relativa a Irpef, sanzioni e interessi, fondata su una cartella notificata a un indirizzo in cui la contribuente non risultava più residente. Quest’ultima ha contestato la legittimità della notifica, sostenendo che il credito fosse ormai prescritto.

I Giudici di merito hanno respinto le sue ragioni e la Cassazione ha confermato la decisione.

La Suprema Corte ha chiarito che, in materia tributaria, le notifiche devono essere effettuate nel domicilio fiscale indicato dal contribuente, e spetta a quest’ultimo l’onere di comunicare tempestivamente ogni variazione. Il mancato aggiornamento comporta che la notifica eseguita all’ultimo domicilio fiscale noto resta valida, anche se la residenza anagrafica sia stata spostata altrove.

Nel caso concreto la contribuente non ha dimostrato di aver comunicato all’amministrazione il cambio di domicilio fiscale, quindi la notifica è stata considerata legittima e il ricorso rigettato.

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