Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3803 del 19 febbraio 2026
La controversia nasce dall’impugnazione di numerose intimazioni di pagamento, con cui il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto le cartelle presupposte. I Giudici di merito annullano gli atti ritenendo che l’agente della riscossione non abbia provato la notifica, perché avrebbe prodotto solo copie di estratti di ruolo e avvisi di ricevimento, mentre sarebbe stata necessaria la produzione “in originale” delle cartelle e dei referti di notifica.
In Cassazione l’Agente della riscossione contesta questa impostazione e sostiene che nel processo tributario è ammissibile la produzione di documenti in copia e
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