Nell’Ordinanza n. 1699 del 22 gennaio 2019 della Corte di Cassazione, viene posta in discussione l’efficacia fidefaciente dell’attestazione dell’invio della raccomandata informativa richiesta dall’art. 140 del Cpc., sul presupposto che la notifica sia avvenuta mediante un soggetto diverso dal medesimo Ufficiale postale. La Suprema Corte rileva che il compimento delle formalità previste dall’art. 140 del Cpc. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso Ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso. Inoltre – aggiungono Giudici di legittimità – l’efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai “fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e, pertanto, dovendosi avvalere il Messo notificatore del “servizio postale” per l’inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 del Cpc., nella relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 148 del Cpc., il Pubblico Ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma, potrà dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo, contenente tutte le indicazioni, da spedire per raccomandata A/R. Ma non sarà in grado, evidentemente, di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso.







