Il Ministero dell’Interno con un Parere (Parere n. 23544 del 24 luglio 2024), pubblicato sul sito Dipartimento per Affari Interni e Territoriali il 16 ottobre 2024, in merito all’accesso agli atti dei Consiglieri, considerando anche il caso di quelli proclamati ma non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità.
Il Sindaco di un Comune ha sottoposto il caso di un Consigliere comunale, eletto nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024, il quale ha presentato 4 richieste di accesso agli atti prima della seduta di verifica delle condizioni di eleggibilità, chiedendo se vi siano limiti al diritto di accesso dei Consiglieri comunali “non ancora convalidati” e se vi sia la possibilità di differire la richiesta di accesso formulata oltre il termine di giorni 3 previsto dal relativo Regolamento comunale.
Secondo il rappresentante dell’Ente, le richieste di accesso presentate dal Consigliere avrebbero carattere minuzioso e non coerente con l’espletamento del mandato.
Il Dipartimento ha risposto, premettendo che l’art. 43, comma 2, del Tuel, prevede che i Consiglieri comunali “hanno diritto di ottenere dagli Uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Inoltre, fa notare che analoga disposizione si trova nell’art. 14, commi 8 e 9, dello Statuto dell’Ente, e all’ art. 7 del Regolamento del Consiglio comunale, che prevede la visione degli atti o la copia consentita senza indugio, fatti salvi i casi di differimento per particolare complessità ma in ogni caso nel termine di 3 giorni.
Il Ministero ha fatto presente che l’azione amministrativa deve ispirarsi al Principio di economicità e, pertanto, nell’esaminare le domande di accesso, l’Amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura. Sul punto è stato segnalato quanto espresso con Sentenza Tar Lazio-Sezione I, n. 49/2023: “il diritto di accesso come concepito dal Legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale …”;e poi sono state citate le Sentenze Tar Lombardia-Brescia, Sezione I, n. 298/2021, e Tar Veneto – Sezione I, n. 393/2020, secondo cui le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo sono demandate dalla legge ai Consigli comunali.
Il Ministero sostiene che occorre anche dare atto che l’Istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’Assemblea consiliare, sottolineando l’importanza di un equilibrato bilanciamento tra la posizione del Consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato e la riservatezza dei terzi. Il diritto di accesso del Consigliere non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela.
Pertanto, nel caso in questione, del Consigliere proclamato ma che non è stato ancora sottoposto alla verifica dei requisiti di eleggibilità, vengono richiamati l’art. 38, comma 4, del Tuel (“I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa Deliberazione”, e l’art. 41, comma 2, sempre del Tuel (“Nella prima seduta il Consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69”.
Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle Elezioni, deve verificare la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di tutti i Componenti. La giurisprudenza è orientata nel senso che con la proclamazione degli eletti il Consigliere ha pieni poteri (Sentenza Consiglio di Stato n. 6534/2012), ma nel contempo si deve considerare quanto ha evidenziato con Sentenza Consiglio di Stato-Sezione V, n. 4694/2006: “l’entrata in carica del singolo Consigliere e l’insediamento del Consiglio d’appartenenza vi sia una cesura temporale, atteso che un Consigliere da solo, quantunque già investito del munus, non può esercitare alcuna funzione poiché il suo mandato è destinato a svolgersi nell’ambito dell’Organo collegiale cui appartiene e del quale, pertanto, deve essere intervenuto il regolare insediamento (oltre alla rituale costituzione)”.
Conseguentemente, con riferimento al caso specifico, in relazione alla possibilità di consentire l’accesso agli atti al Consigliere che si trova nella fase in cui è stato proclamato e non ancora convalidato, emerge l’esigenza di valutare che il medesimo potrebbe entrare in possesso di documenti dell’Amministrazione che, qualora non ricorrano le condizioni di eleggibilità, non avrebbero ragione di essere in suo possesso ovvero a sua conoscenza (e non sarebbe tenuto neppure al segreto di cui all’art. 43, comma 2, del Tuel).
Occorre valutare il profilo della indifferibilità e dell’utilità delle notizie e delle informazioni richieste all’Ente Locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del Consigliere comunale in questa veste di eletto e non ancora insediatosi nel Consiglio comunale.
Sul punto, è stato fatto riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2089/2021, secondo cui il diritto di accesso del Consigliere comunale, seppur ampio, “… non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi”.
In conclusione, il Ministero osserva che soltanto il Consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione delle disposizioni normative di cui si è dotato, al fine di consentire una più agevole gestione amministrativa delle Istanze di accesso qui rappresentate.




