Commissione tributaria provinciale di Nuoro, Sentenza n. 37 del 16 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento emesso da un Comune attraverso la Società Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tosap, relativo al tributo per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per un presunto passo carrabile per l’anno 2018. L’avviso chiedeva il versamento di Euro 39, oltre a sanzioni e interessi. La disputa si concentra sulla definizione e interpretazione di “passo carrabile” versus “passo carraio a raso” e sulla presenza o meno di modifiche visibili al suolo pubblico che giustifichino l’applicazione del tributo Tosap. Il ricorrente cerca di dimostrare l’assenza di una vera occupazione del suolo pubblico, mentre la Concessionaria sostiene il contrario, indicando modifiche strutturali che giustificano il tributo. I Giudici rilevano che la normativa, specificamente l’art. 44 del Dlgs. n. 507/1993, include nella definizione di passo carrabile qualsiasi manufatto come listoni di pietra, altri materiali, o modifiche del piano stradale che facilitano l’accesso dei veicoli alle proprietà private. Questo può comprendere modifiche come scivoli di cemento che eliminano i dislivelli con la strada. Gli accessi “a raso” sono esclusi dalla tassazione. Questi sono accessi che sono a livello del manto stradale e privi di opere visibili che configurano un’occupazione concreta del suolo pubblico. Tipicamente, questi accessi sono rappresentati da portoni o cancelli che si aprono direttamente sulla pubblica strada senza alcuna modifica visibile del suolo.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16913/2007, ha stabilito che sono soggetti a Tosap solo quei passi carrabili che presentano opere visibili finalizzate a facilitare l’accesso, come stabilito dall’art. 44, comma 4, del Dlgs. n. 507/1993. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che i varchi a raso, essendo privi di opere visibili e a livello del manto stradale, non sono tassabili sotto la Tosap, in quanto non sottraggono concretamente superficie all’uso pubblico. Per i passi carrabili, il presupposto del tributo Tosap è l’esistenza stessa del manufatto o della modifica che configura il passo. La proprietà (privata o comunale) dell’area interessata influisce solo sulla misura della tassa. In questo caso specifico, la presenza di uno scivolo di cemento per l’accesso dalla proprietà privata alla via pubblica configura un passo carrabile e non un accesso a raso. Le modifiche apportate rendono evidente l’occupazione del suolo pubblico e quindi sussiste il presupposto per la tassazione sotto la Tosap. In conclusione, i Giudici hanno determinato che il sito in questione, avendo un manufatto visibile (scivolo di cemento) che facilita l’accesso dalla strada alla proprietà, non può essere considerato un accesso a raso e quindi rientra nella categoria dei passi carrabili tassabili sotto la Tosap.