Entro il prossimo 28 febbraio 2021 gli Enti dovranno valutare se applicare o meno le misure di garanzia previste dall’art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018. Le misure scatteranno sulla base dell’Indice di ritardo dei pagamenti e dall’entità dello stock del debito che sarà calcolato direttamente dalla “Pcc” (“Piattaforma dei crediti commerciali”).
Occorre pertanto una puntuale e adeguata gestione dei dati presenti in Piattaforma, oltreché una solerte gestione dei pagamenti dei propri debiti commerciali, se non si vuole incorrere nell’obbligo di costituzione del “Fondo garanzia debiti commerciali” e congelare fino al 5% della spesa per l’acquisto di beni e servizi.
A tal fine è opportuno chiarire aspetti normativi e funzionalità sulla base dei quali la Piattaforma calcola i parametri richiesti per l’applicazione delle misure di garanzia.
In primis, occorre richiamare le disposizioni del Dlgs. n. 231/2002, secondo il quale i debiti commerciali (non solo fatture ma anche richieste equivalenti di pagamento) devono essere pagati di norma entro 30 giorni (60 giorni per il Ssn.) o al massimo entro 60 giorni per oggettive motivazioni scritte a meno che il debitore non dimostri che il ritardo è dovuto a cause a lui non imputabili (artt. 4 e 5 del Dlgs. n. 231/2002).
Sulla base di queste brevi considerazioni si evince:
- che in Piattaforma devono essere caricate, non solo le fatture ricevute mediante “Sdi”, ma anche le richieste equivalenti di pagamento (art. 1 del Dlgs. n. 231/2002 e art 7-bis del Dl. n. 35/2013);
- che l’Iva “split” è un debito non commerciale e pertanto non confluisce nel calcolo dello stock del debito, né dell’Indice di ritardo;
- che i tempi di sospensione per adempimenti normativi o debiti in contenzioso o in contestazione devono essere comunicati in Piattaforma al fine del corretto calcolo dell’Indice di ritardo dei pagamenti.
A queste considerazioni va poi tenuto conto del funzionamento della Piattaforma, che prevede:
- la scadenza automatica del pagamento a 30 giorni (60 giorni per il Ssn.) data emissione fattura, quindi per le fatture 60 giorni deve essere comunicata la corretta data scadenza in Opi (obbligatoria dal 1° luglio 2020);
- la data “decorrenza pagamento” è di norma la data emissione fattura, che per le fatture elettroniche coincide con la data contenuta nella ricevuta di consegna;
- i debiti caricati hanno di default la natura di debiti commerciali se non diversamente comunicato;
- che il calcolo dell’Indice di ritardo è annuale e viene calcolato sulla base dei dati presenti al 31 dicembre.
Oltre a ciò, va aggiunto anche che le note di credito di norma non si agganciano automaticamente alle relative fatture con effetto neutro ai fini del calcolo dello stock del debito, ma con effetti negativi per il calcolo del ritardo dei pagamenti in quanto risultano non pagate le fatture stornate.
Pertanto, ai fini della corretta gestione della “Pcc” e del calcolo dei relativi Indici, occorre che prima della chiusura dell’esercizio (31 dicembre), nei tempi utili per l’aggiornamento del Sistema (15 giorni) – raccomandato, almeno per gli Enti che presentano un Indice di ritardo critico – l’Ente verifichi:
- che siano stati comunicati i tempi di sospensione quando dovuto (si rammenta che la funzionalità web della Piattaforma permette di aggiornare tempi di sospensione anche per le fatture già pagate);
- che sia stata correttamente comunicata la data di scadenza delle fatture mediante Opi e comunque per le fatture antecedenti al 1° luglio 2020 e per quelle a 60 giorni che al 31 dicembre risulterebbero scadute;
- che le fatture stornate e relative note di credito vengano chiuse con la funzione “CH” (chiusura fatture);
- che le fatture ancora in lavorazione per pochi centesimi vengano chiuse con la funzione “CH” (chiusura fatture);
- che siano stati caricati e correttamente contabilizzati tutti i debiti commerciali, richieste equivalenti di pagamento comprese.
di Cesare Ciabatti







