Consiglio di Stato, Sentenza n. 7282 dell’11 settembre 2025
Un’Impresa è stata esclusa da una gara per il “Servizio di pulizia delle spiagge” perché non aveva dichiarato alcune pendenze penali e una condanna legata a precedenti rapporti con lo stesso Ente. L’Impresa sosteneva che quei fatti non rientravano tra le cause di esclusione tassative previste dal nuovo “Codice dei Contratti pubblici” e che quindi non fosse tenuta a dichiararli. I Giudici però hanno confermato l’esclusione, chiarendo che il “Codice” (art. 96, comma 14, del Dlgs. n. 36/2023) impone agli Operatori economici di comunicare qualsiasi circostanza che possa incidere sull’affidabilità, anche se non espressamente prevista tra le cause di esclusione. L’omissione non comporta automaticamente l’estromissione, ma può contribuire ad integrare un grave illecito professionale (art. 98) quando mette in dubbio integrità e affidabilità.
Nel caso specifico, il silenzio dell’Impresa è stato giudicato particolarmente grave perché riguardava fatti penali collegati proprio a servizi svolti per lo stesso Comune, che si era costituito parte civile nei processi.
I Giudici hanno inoltre ricordato che l’estinzione di un reato oggetto di Decreto penale non avviene in modo automatico: occorre un provvedimento del Giudice dell’esecuzione, quindi quei precedenti andavano comunque dichiarati. In definitiva, l’esclusione è stata ritenuta legittima perché conforme ai principi di risultato, fiducia e buona fede che guidano il nuovo “Codice dei Contratti”, i quali richiedono trasparenza e lealtà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.




