Nella Delibera n. 232 del 12 settembre 2018 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere sulla compatibilità tra rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e il contemporaneo svolgimento di un incarico dirigenziale ex art. 110 del Dlgs. n. 267/00. La Sezione pone in evidenza il principio cardine, nell’ambito del rapporto d’impiego pubblico, dell’esclusività della prestazione lavorativa (a mente dell’art. 98, comma 1, della Costituzione: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”), con le sole eccezioni previste dall’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, e dagli artt. 60 e seguenti del Dpr.
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