Consiglio di Stato, Sentenza n. 7127 del 28 agosto 2025
La controversia riguarda una gara per l’affidamento in concessione del “Servizio di gestione e valorizzazione di un Parco archeologico” ai sensi dell’art. 115 del Dlgs. n. 42/2004 e del Dlgs. n. 50/2016. L’Operatore secondo classificato ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che il Piano economico-finanziario dell’Aggiudicatario fosse inidoneo perché privo di analisi dettagliata dei costi e dei ricavi, e che la Commissione avesse errato nel calcolo del punteggio economico.
I Giudici chiariscono che il Pef, previsto dagli artt. 3 e 165 del Dlgs. n. 50/2016, è lo strumento con cui si dimostra la sostenibilità economica e finanziaria della concessione e che la sua valutazione spetta alla Stazione appaltante, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità.
Nel caso concreto il Piano, pur sintetico, conteneva comunque le voci essenziali e consentiva di verificare l’equilibrio economico-finanziario, risultando idoneo. Quanto alla formula di attribuzione dei punteggi, viene precisato che la “Proposta considerata” corrisponde al Canone annuo complessivo offerto, comprensivo del rialzo, e non alla sola percentuale di rialzo, in linea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Dlgs. n. 50/2016.
In conclusione, l’appello è stato respinto e l’aggiudicazione confermata.




