Tar Sicilia, Sentenza n. 2885 del 9 ottobre 2025
Una Società partecipante a una gara pubblica per l’esecuzione di lavori di sicurezza portuale era stata esclusa perché non aveva inserito, nella busta dell’offerta economica, una relazione prevista dall’art. 102 del Dlgs. n. 36/2023, richiesta anche dal disciplinare di gara. Tale relazione doveva illustrare come l’Impresa intendesse rispettare gli obblighi relativi alla stabilità occupazionale, all’applicazione dei Contratti collettivi, e alla “parità di genere”.
La Società esclusa ha impugnato il provvedimento, sostenendo che la mancata allegazione era solo una carenza formale e che gli stessi elementi erano già presenti in altra documentazione prodotta in gara. Inoltre, secondo la ricorrente, la Stazione appaltante avrebbe potuto attivare il “soccorso istruttorio”, previsto dall’art. 101 del “Codice”, per chiedere chiarimenti senza escludere automaticamente l’Impresa.
Il Tar ha accolto il ricorso, rilevando che il disciplinare non prevedeva in modo espresso la clausola “a pena di esclusione” per la mancata presentazione della relazione, e quindi trovava applicazione il Principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023), ed ha inoltre richiamato i Principi di favor partecipationis e proporzionalità (artt. 2 e 101 del “Codice”), che impongono di evitare esclusioni fondate su meri formalismi. Il Tar ha chiarito che, se le informazioni richieste dalla legge o dal disciplinare sono comunque evincibili da altri documenti presentati, l’Amministrazione non può escludere l’Impresa ma deve esaminare il contenuto sostanziale dell’offerta o richiedere chiarimenti. L’esclusione automatica per un vizio formale, in assenza di una clausola esplicita, è contraria al diritto dell’Unione Europea e alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 26/2025), che ha già affermato l’obbligo per la Stazione appaltante di attivare il “soccorso istruttorio” in casi analoghi.
In conclusione, il Tar ha annullato l’esclusione, ordinando all’Amministrazione di riformulare la graduatoria e di considerare valida la partecipazione della Società, poiché aveva comunque rispettato in sostanza gli obblighi richiesti. I Giudici hanno affermato che la Pubblica Amministrazione deve valutare la sostanza e non la forma, e che l’esclusione di un concorrente può avvenire solo se il bando lo prevede chiaramente e la violazione incide su elementi essenziali dell’offerta.




