Processo tributario: destinatari della contestazione in caso di omessa notificazione

Nella Sentenza n. 12780 del 19 giugno 2015 della Corte di Cassazione, con riguardo all’assunzione della qualità di parte dell’Ente impositore, in relazione a un caso di omissione della notificazione di una cartella di pagamento e d’impugnazione del successivo avviso di mora, la Suprema Corte ha affermato che se l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell’impugnazione dell’avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell’Ente creditore, il Concessionario è vincolato alla decisione del Giudice nella sua qualità di soggetto legittimato a ricevere il pagamento al posto del creditore, mentre se la medesima azione è svolta

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