Nella Sentenza n. 12780 del 19 giugno 2015 della Corte di Cassazione, con riguardo all’assunzione della qualità di parte dell’Ente impositore, in relazione a un caso di omissione della notificazione di una cartella di pagamento e d’impugnazione del successivo avviso di mora, la Suprema Corte ha affermato che se l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell’impugnazione dell’avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell’Ente creditore, il Concessionario è vincolato alla decisione del Giudice nella sua qualità di soggetto legittimato a ricevere il pagamento al posto del creditore, mentre se la medesima azione è svolta
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.