Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5124 del 14 ottobre 2014 affronta una questione riguardante la legittimità della scelta di un Sindaco di predisporre una procedura di affidamento in via d’urgenza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a causa della situazione di dissesto in cui era precipitata la propria Società “in house”. La Commissione statuisce che è legittima la scelta del Sindaco che, constatata l’impossibilità per la propria Società “in house” di proseguire nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a causa della situazione di dissesto in cui era precipitata, ha incaricato il competente Dirigente di predisporre una procedura di affidamento del servizio in via d’urgenza, al fine di assicurare la continuità dello stesso nelle more dell’espletamento di una procedura aperta. Nella fattispecie in esame, malgrado l’incontestabile circostanza che la Società fosse una Società “in house” del Comune, la conoscenza da parte dell’Ente pubblico partecipante della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della propria affidataria è ufficialmente soggetta alle forme previste dal Codice civile. In particolare, è all’interno della struttura corporativa tipica della Società per azioni, contraddistinta dalla separazione tra proprietà ed amministrazione dell’Ente, che la prima è in grado di apprendere l’andamento della gestione e più in generale la situazione della Società. Ciò è proprio quanto risulta essere avvenuto all’assemblea dei soci, in cui l’Amministratore unico ha riferito dello stato di dissesto della Società. Peraltro, nulla impedisce che, stante la peculiarità del fenomeno dell’in house providing, in cui il dominio dell’Amministrazione partecipante sull’Ente societario partecipato può ordinariamente estrinsecarsi in forme più penetranti, previste per le Società per azioni di diritto comune.