Nell’Ordinanza n. 12005 del 19 giugno 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in materia di classamento di immobili, se l’attribuzione della rendita catastale avviene a seguito di Procedura “Docfa”, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.