Revisione prezzi: va esclusa per aumenti del costo del lavorogià previsti al momento della gara

Delibera n. 347 del 9 settembre 2025

La Delibera riguarda un Consorzio che, avendo vinto una gara per la raccolta rifiuti e iniziato il Servizio, lamentava che dopo più di 60 giorni non fosse stato ancora firmato il contratto e non applicato il meccanismo di revisione prezzi previsto negli atti di gara.

L’Anac chiarisce che può esprimersi solo sul tema della revisione prezzi e non su ritardi nella stipula del contratto o eventuali risarcimenti. La Legge (art. 60 del Dlgs. n. 36/2023) obbliga ad inserire nei bandi clausole di revisione che si attivano solo quando vi sono variazioni imprevedibili e non prevedibili al momento della gara.

La giurisprudenza ha stabilito che gli aumenti del costo del lavoro derivanti da rinnovi contrattuali già programmati non sono eventi imprevedibili, ma devono essere considerati dall’Impresa al momento di formulare l’offerta (art. 41, comma 13, e art. 108, comma 9, del Dlgs. n. 36/2023). Poiché nel caso concreto gli aggiornamenti delle Tabelle del costo del lavoro di luglio 2024 erano già noti prima della pubblicazione del bando (giugno 2024), non possono giustificare una revisione del canone o una rinegoziazione anticipata.

L’Autorità conclude che il meccanismo revisionale non può essere usato per coprire aumenti retributivi già previsti al momento della gara e che spettava al concorrente tenerne conto nella propria offerta.

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