Delibera n. 339 del 9 settembre 2025
La Delibera nasce da un ricorso presentato contro una gara di progettazione. L’Operatore sosteneva che la Commissione avesse usato criteri non uniformi nella valutazione dei ribassi, creando disparità di trattamento. Secondo il disciplinare, il ribasso andava calcolato sull’intero importo a base d’asta, ma un chiarimento della Stazione appaltante aveva precisato che il ribasso andava indicato sulle sole spese forfettarie.
Alcuni concorrenti hanno seguito il disciplinare, altri il chiarimento, con risultati espressi in modo diverso.
La Commissione, al momento della valutazione, ha ricondotto i ribassi ad un’unica base di calcolo, evidenziando che comunque non si poteva superare il limite delle spese forfettarie. L’Anac ricorda che i chiarimenti non possono modificare la lex specialis, ma solo interpretarla, e che in questo caso la volontà degli Operatori era chiara e i ribassi si potevano ricondurre al medesimo criterio. In conclusione, l’operato della Stazione appaltante è conforme alla normativa.
La Commissione non ha manipolato le offerte ma le ha semplicemente uniformate, senza alterarne il contenuto e rispettando i Principi di trasparenza, parità di trattamento, e proporzionalità.




