Nella Sentenza n. 563 dell’11 settembre 2018 della Ctr Molise, i Giudici statuiscono che, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria. L’art. 4, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 261/99, che ha liberalizzato i Servizi postali, stabilisce che per esigenze di Ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/82, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali. Inoltre, i Giudici molisani precisano che il Dlgs. n. 261/99, pur liberalizzando i Servizi postali in attuazione della Direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di Ordine pubblico, al fornitore del “servizio universale” (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue quindi che è inammissibile l’atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l’art. 1, lett. i), del Dlgs. n. 261/99 ricollega alla nozione di invii raccomandati.