“Riequilibrio finanziario pluriennale”

Nella Delibera n. 60 del 15 giugno 2021 della Corte dei conti Lazio la Sezione, appurato che la Relazione ministeriale è giunta con grave ritardo, ha proceduto all’analisi della situazione finanziaria. Nel controllo di omologazione del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” (“Prfp”) infatti, ai sensi dell’artt. 243-bis, comma 1, 243-quater, comma 3, e art. 243-quater, comma 7, del Dlgs. n. 267/2000 -Tuel), la Corte dei conti deve verificare la legittimità dell’avvio della procedura di “Prfp” sotto 3 profili:  

a) la sussistenza della situazione di squilibrio che legittima il ricorso alla procedura (congruenza col fatto); 

b) la tempestività dell’approvazione (congruenza col tempo);  

c) congruenza dell’obiettivo e dei mezzi (congruità interna). 

Per quanto riguarda la valutazione iniziale di congruità del contenuto del “Prfp”, il Giudice è, in primo luogo, tenuto a verificare la pregiudiziale “congruità con il fatto”; deve cioè riscontrare che, al momento della sua attivazione, il “Prfp” corrisponda ad una situazione finanziaria di “squilibrio strutturale” tale per cui esso il ricorso al “Prfp” si appalesi, da un lato, come un rimedio necessario e, allo stesso tempo, non elusivo delle regole ordinarie o della par condicio creditorum che deve essere instaurata nel caso delle ipotesi più gravi di squilibrio. L’art. 243-bis, comma 1, del Tuel prevede la possibilità di ricorrere alla procedura di “Prfp” solo in caso “squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il ‘Dissesto finanziario’”. L’art. 243-bis del Tuel perciò riguarda solo l’impossibilità giuridico-finanziaria di chiudere il bilancio con le procedure ordinarie degli artt. 162, 193-194 e 188 del Tuel (ossia un’insufficienza delle “misure di cui agli artt. 193 e 194 […] a superare le condizioni di squilibrio rilevate”), non anche il dissesto di fatto o “per ragioni funzionali”.  

Detto diversamente, lo “stato” finanziario di crisi (ed il correlativo obiettivo di ripiano) non deve avere dimensioni tali da non rendere possibile la prosecuzione delle funzioni fondamentali dell’Ente, implicando la necessità della Procedura di “Dissesto”.  

Lo stato di “Dissesto” per ragioni finanziarie deve essere persistente (esattamente come l’inadempimento degli obiettivi intermedi deve essere non solo “grave” e “reiterato”, ma anche “attuale”). La necessità che la congruità – tanto in fase di verifica inziale che in fase di valutazione dell’adempimento del “Piano” – sia “persistente” è dovuta alla natura della clausola generale dell’equilibrio che è tendenziale, specularmente alla natura del suo oggetto (il bilancio), che è un ciclo. In ragione della dinamicità del ciclo e del fatto che la norma sull’equilibrio non descrive un fatto ma un obiettivo, il Giudice è tenuto a valutare costantemente sulla base della situazione finanziaria aggiornata. Tale valutazione va fatta sulla base della costante considerazione di uno dei corollari del precetto dell’equilibrio dinamico, ossia il Principio di continuità di bilancio. Il ricorso al “Prfp” deve essere anche adeguato temporalmente e non un rimedio dilatorio per aggirare la procedura di dissesto. Tuttavia, la valutazione di tempestività può essere solo successiva rispetto a quella relativa alla congruenza in fatto, la quale è una pregiudiziale che non può essere bypassata perché preclude in sé la valutazione di tempestività. Ciò vale tanto più nel caso siano trascorsi i termini ordinatori per l’istruttoria ministeriale e per il giudizio di omologazione della Corte dei conti.

Per l’effetto, è necessariamente congruo e contestualmente chiuso il “Prfp” se la situazione di crisi è stata medio tempore superata, specie laddove sia trascorso molto tempo tra approvazione del “Piano” e giudizio di omologazione.  Nello specifico, la legge prevede un termine complessivo di 90 giorni, in primo luogo, a garanzia dei creditori, contro ritardi nei pagamenti che possono turbare i loro diritti e il mercato di riferimento. Infine, la congruità deve sussistere rispetto ai mezzi e all’obiettivo (congruenza interna). La congruità interna consiste nella capacità del “Piano” di garantire, in un’ottica pluriennale e “prospettica”, l’effettivo recupero degli equilibri di bilancio.