Corte dei conti Campania, Sentenza n. 12 del 15 gennaio 2025
Nella Sentenza in oggetto, la controversia riguarda la richiesta della Procura regionale di condannare una persona al risarcimento di danni erariali per aver prestato servizio presso un’Asl senza possedere uno dei requisiti richiesti dal bando di selezione pubblica, ovvero la specializzazione in Farmaceutica territoriale. La Procura ha sostenuto che l’assenza di tale requisito abbia reso inutile la prestazione lavorativa, quantificando il danno nelle retribuzioni percepite dalla convenuta durante l’intero periodo lavorativo, pari a 172.942,79 euro. La difesa, invece, ha contestato la sussistenza del danno, argomentando che la convenuta abbia comunque svolto attività lavorative utili per le quali era sufficiente il titolo di laurea in suo possesso e che l’Asl non abbia mai sollevato obiezioni sulla qualità del lavoro prestato. La Sezione ha accertato che la convenuta aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, poi prorogato, per ricoprire il ruolo di farmacista specialista in Farmacia territoriale, ma aveva falsamente dichiarato di possedere il titolo di specializzazione richiesto dal Bando. Le prove hanno confermato che il titolo non era mai stato conseguito e che tale dichiarazione era stata resa in modo consapevolmente fraudolento per ottenere l’incarico. La Sezione ha richiamato consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui l’assenza del titolo richiesto rende la prestazione lavorativa priva della specifica professionalità necessaria, limitandone l’utilità per l’ente pubblico a mansioni generiche che non richiedono conoscenze specialistiche. In base a tali principi, le retribuzioni percepite senza la giusta causa del possesso del titolo richiesto sarebbero da restituire. Tuttavia, la Sezione ha anche considerato che la convenuta, pur non possedendo la specializzazione dichiarata, era comunque in possesso di una Laurea in Farmacia e dell’abilitazione professionale, e che le mansioni effettivamente svolte presso l’Asl hanno prodotto un beneficio almeno parziale per l’Amministrazione. La prestazione lavorativa, pur non pienamente conforme alle competenze richieste dal bando, ha garantito un minimo di utilità, contribuendo a svolgere attività farmaceutiche di supporto. Alla luce di queste considerazioni, la Sezione ha ritenuto di ridurre il danno erariale attribuibile alla convenuta al 50% delle retribuzioni percepite, per un importo pari a 87.000 euro. Non è stata accolta la richiesta di un’ulteriore riduzione dell’importo, in ragione della gravità della condotta dolosa della convenuta. La somma sequestrata potrà essere convertita in pignoramento secondo le disposizioni di legge.


