Risarcimento per la mancata stipula del contratto: responsabilità del Comune e determinazione dell’importo

Tar Campania, Sentenza n. 357 del 14 gennaio 2025

Nel caso in esame, la parte ricorrente ha chiesto al Giudice amministrativo un risarcimento per la mancata stipula di un contratto, dovuta alla perdita del finanziamento destinato al progetto. Tale finanziamento è stato revocato a causa della negligenza del Comune, che non ha rispettato gli impegni assunti.

Il Decreto ministeriale 28 agosto 2013 ha confermato che il Comune ha accumulato ritardi significativi, ignorato le diffide ricevute e non presentato le controdeduzioni richieste nel procedimento di revoca.

I Giudici hanno confermato la propria competenza sulla questione, poiché il ricorso riguarda la violazione di un interesse legittimo alla stipula del contratto, derivante dall’aggiudicazione della gara. La legge affida al Giudice amministrativo la competenza sulle controversie relative agli appalti pubblici, compresi i risarcimenti per la mancata esecuzione del contratto. Rispetto a un precedente giudizio del Consiglio di Stato del 2021, questa nuova causa si distingue perché non riguarda l’annullamento dell’aggiudicazione, ma la condotta colpevole del Comune nella gestione del finanziamento. Nel 2021, il Consiglio di Stato aveva negato il risarcimento, ritenendo che la revoca dell’aggiudicazione fosse stata sospesa tempestivamente. In questo caso, invece, la richiesta di risarcimento si basa sulla responsabilità del Comune, che ha perso definitivamente i fondi, rendendo impossibile la stipula del contratto.

I Giudici hanno riconosciuto il diritto della parte ricorrente a un risarcimento per il mancato guadagno derivante dal contratto non stipulato. Tuttavia, hanno escluso il riconoscimento dell’intero importo richiesto, poiché il risarcimento può riguardare solo l’utile effettivamente ottenibile e non il valore totale del contratto. Inoltre, il danno curriculare, richiesto per la perdita di opportunità professionali, non è stato accolto per mancanza di prove adeguate. Considerando che l’aggiudicazione è stata revocata dopo un breve periodo e che i ricorrenti hanno avuto la possibilità di partecipare ad altre gare, i Giudici hanno stabilito un risarcimento equitativo di 8.000 euro. Tale somma è stata determinata tenendo conto della natura del contratto, che non richiedeva investimenti significativi, e della possibilità per i ricorrenti di ottenere altri incarichi.

In conclusione, i Giudici hanno riconosciuto che la perdita del finanziamento è stata causata dalla condotta negligente del Comune. Hanno confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo e stabilito il diritto al risarcimento per il mancato guadagno derivante dalla mancata stipula del contratto. Tuttavia, hanno limitato l’importo a 8.000 euro, escludendo il riconoscimento dell’intero importo richiesto e del danno curricolare, poiché non adeguatamente dimostrati.

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