Il Tar Lombardia si è espresso – con la Sentenza n. 918/14 – sulla scelta operata da un Comune di sopprimere il Servizio “Scuolabus” in una frazione di un Comune montano a causa del limitato numero di utenti. I Giudici lombardi affermano che l’istituzione del Servizio “Scuolabus” è la tipica modalità idonea a garantire l’effettività del diritto alla studio in assenza di collegamenti con mezzi pubblici, e tuttavia i Comuni conservano il potere discrezionale di valutare opzioni differenti in presenza di situazioni peculiari. E’ opinione del Collegio che possano affiorare condizioni di fatto particolari suscettibili di avvalorare la bontà della decisione di sostituire il Servizio “Scuolabus”con interventi mirati, ugualmente rispondenti alla finalità di facilitare la frequenza della scuola dell’obbligo. Pertanto, non coglie nel segno la censura sollevata, poiché non è rinvenibile nell’ordinamento un obbligo generalizzato e specifico di predisporre il Servizio “Scuolabus”, salva la necessità di esplorare modalità alternative che agevolino comunque lo spostamento degli studenti dalla propria abitazione alla struttura scolastica (e viceversa). Anche la corresponsione di una somma adeguata (a titolo di rimborso spese) può in questo contesto assolvere alla funzione de qua. Pertanto, è lecita la scelta del Comune in questione di sopprimere il Servizio in oggetto in quanto non è reperibile nell’ordinamento un dovere di predisporre il Servizio “Scuolabus”, salvo il bisogno di ispezionare maniere alternative che agevolino lo spostamento degli studenti.