Servizi Demografici: nuove modalità di emissione per la Carta d’identità elettronica da parte dei Consolati

Con il Decreto interdipartimentale 26 aprile 2021, la Direzione centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno e la Direzione centrale per i Servizi Consolari del Ministero degli Affari esteri e delle Cooperazione internazionale hanno disposto la modifica dell’Allegato tecnico al Dm. 19 luglio 2019, denominato “Emissione della Carta d’identità elettronica da parte degli Uffici consolari. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio”.

È possibile consultare la documentazione ufficiale sul sito web del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

Di seguito, si riportano le modifiche all’Allegato tecnico.

1. Il periodo di cui al punto 4) del paragrafo 3 “Requisiti e vincoli del procedimento di rilascio” è sostituito dal seguente periodo: “qualora il cittadino non sia provvisto di Codice fiscale e il suo Comune di iscrizione Aire risulti subentrato in ‘Anpr’, la richiesta di attribuzione del Codice fiscale sarà prodotta direttamente dalla piattaforma dei Servizi consolari ‘Sifc’, per il tramite dei ws di ‘Anpr’ solo nel caso in cui siano coincidenti i 5 dati anagrafici (cognome, nome, sesso; luogo e data di nascita) tra Consolato e Comune. Nel caso in cui, invece, i 5 dati anagrafici non siano tutti coincidenti, il Codice fiscale sarà attribuito dal Comune di iscrizione ‘Aire’ attraverso il Sistema ‘Anpr’ dopo le opportune verifiche. Ove invece il Comune di iscrizione ‘Aire’ non risulti subentrato, il Codice fiscale verrà attribuito mediante il Portale messo a disposizione dei Consolati dall’Agenzia delle Entrate e convalidato per il tramite dei ws ‘Anpr’”.

2. Il quarto capoverso del paragrafo 5.3 “Attribuzione/Convalida CF mediante ‘Anpr’ o Portale dell’Agenzia delle Entrate” è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui il connazionale sia sprovvisto di Codice fiscale o il Codice fiscale risulti non convalidato, possono delinearsi i 2 scenari descritti ai paragrafi 5.3.1 e 5.3.2.

3. I paragrafi 5.3.1 e 5.3.2 sono sostituiti dai seguenti paragrafi: 5.3.1 “Comune di iscrizione subentrato su ‘Anpr’”. “Se i dati anagrafici del cittadino non sono uguali tra Consolato e Comune, l’operatore consolare sospende la pratica di rilascio e procede ad inviare una richiesta di convalida dei dati minima/i e di attribuzione del Codice fiscale al Comune di iscrizione ‘Aire’. Il Comune effettua la mutazione dei dati con richiesta di attribuzione (o un allineamento dei dati con Agenzia delle Entrate in caso di Codice fiscale non validato) mediante le transazioni di ‘Anpr’. Alla successiva convalida, il Consolato avrà visibilità dell’operazione eseguita. Se, invece, i dati anagrafici del cittadino sono uguali tra Consolato e Comune, l’operatore consolare potrà richiedere direttamente l’attribuzione/validazione del Codice fiscale per il tramite del ‘Sifc’ e di un apposito ws di ‘Anpr’. Tale servizio richiederà ad Agenzia delle Entrate l’attribuzione del nuovo Codice fiscale e lo riporterà sulla scheda ‘Anpr’ del cittadino ‘Aire’ senza la necessità dell’intervento del Comune”.

5.3.2 “Comune di iscrizione non subentrato su ‘Anpr’” “L’operatore consolare sospende la pratica di rilascio e, utilizzando il Portale fornito alla rete consolare dall’Agenzia delle Entrate, attribuisce al cittadino un nuovo Codice fiscale, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri per evitare di attribuire un nuovo Codice fiscale a chi già lo possiede. Considerato che l’operazione comporta una digitazione manuale dei dati anagrafici convalidati su un sistema diverso dal ‘Sifc’, al termine dell’attribuzione, l’operatore consolare riporterà all’interno della pratica il Codice fiscale generato e richiederà ai ws ‘Anpr’ di procedere ad una convalida di esso con l’Agenzia delle Entrate. La convalida sarà eseguita anche nel caso di Codice fiscale assente sulla scheda ‘Aire’ del Comune, purché i dati anagrafici del cittadino siano uguali tra Consolato e Comune. Terminata tale convalida, sarà possibile proseguire con l’istruttoria.

4. Al paragrafo 5.6 “Completamento della trattazione della richiesta ed invio in produzione”, all’ultimo capoverso dopo le parole “Al termine, il Funzionario consolare procede all’invio della pratica in produzione a Sscr” è inserito il periodo: “SSCE effettua la certificazione dei dati apponendo la firma del Ministero dell’Interno, emette per il tramite della CA Autenticazione il Certificato digitale, trasmette la pratica al Sistema ‘CPCIE’ di IPZS per la produzione e notifica ad ‘Anpr’ l’avvenuta emissione del documento”.

5. Il terzo capoverso del paragrafo 5.7 “Produzione e spedizione” è sostituito dai seguenti: “Successivamente alla spedizione, il Sistema ‘CPCIE’ invia una notifica di produzione al Sistema ‘SSCE’ del Ministero dell’Interno e quest’ultimo genera il Cartellino elettronico, previsto dall’art. B del Dm. 23 dicembre 2015, che viene inviato alla Questura di competenza del Comune di iscrizione ‘Aire’ del cittadino richiedente. Al termine di tale elaborazione, il ‘CPCIE’ provvede all’eliminazione dei dati sensibili dalla base di dati di produzione. ‘SSCE’ elimina le immagini delle impronte digitali del cittadino. Le Cie rilasciate ai cittadini italiani residenti all’estero vengono spedite direttamente all’indirizzo specificato dal titolare in fase di richiesta presso il Consolato territorialmente competente. La consegna della Cie avviene entro un tempo massimo di 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso in cui la consegna presso l’indirizzo specificato non sia possibile (ad es. per indirizzo errato, erroneamente specificato o inesistente), la Cie viene successivamente inviata presso il Consolato territorialmente competente.

6. Il contenuto del paragrafo S.S. “Annullamento (o interdizione o revoca) della Cie” è sostituito dal seguente: “Il processo di annullamento della Cie si basa su quanto previsto dal Dm. 23 dicembre 2015. È possibile effettuare l’interdizione del documento presso ciascun Comune o Consolato, esibendo regolare denuncia sporta presso le competenti Autorità in caso di smarrimento per furto del documento. In analogia a quanto disponibile per le Denunce di furto/smarrimento dei Passaporti elettronici andrà implementata la comunicazione telematica con le banche dati nazionali ed internazionali. Nel caso in cui un cittadino smarrisca la Cie all’estero e si rivolga al Consolato competente territorialmente, quest’ultimo effettua una operazione di interdizione della carta sul Sistema ‘Sifc’. È altresì previsto che dal ‘Sifc’, su richiesta dell’operatore consolare, si possa verificare lo status della Cie. Nel caso in cui un cittadino smarrisca la Cie in Italia, può rivolgersi ad un Comune (ad es. il Comune di iscrizione ‘Aire’). Il Comune, raccolte le generalità e gli estremi della denuncia, effettua una operazione di interdizione su Cie Online, alla stregua di quanto avviene per i cittadini residenti in Italia. L ‘interdizione, previo accertamento su ‘SSCE’ della presenza della carta e del suo stato di validità, provoca la revoca del certificato digitale e l’aggiornamento dello stato della medesima su ‘SSCE’. Su ‘SSCE’ viene inoltre aggiornato il cartellino elettronico, tenendo conto del nuovo stato del documento. ‘SSCE’ provvede infine a notificare la revoca della Cie ad ‘Anpr’ per l’aggiornamento della scheda anagrafica del relativo titolare. Nei casi in cui si richieda l’interdizione per altri motivi, il Consolato o il Comune procede in ultimo alla distruzione della Cie, alla redazione di un verbale di distruzione e all’invio di copia di esso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sezione Ispettorato Carte Valori. L‘altra copia del verbale resta agli atti”.

7. Il contenuto del paragrafo 6 “Emissione presso il Comune per i cittadini residenti all’estero” è sostituito dal seguente: “Il processo di emissione per i cittadini residenti all’estero che richiedono il rilascio della Cie presso un Comune italiano sarà oggetto di uno specifico documento tecnico”.

8. Gli elaborati grafici n.5 “Produzione e spedizione” e n.6 “Annullamento (o interdizione o revoca) della Cie” sono sostituiti dai diagrammi contenuti nell’Allegato documento.