A partire dal 16 giugno 2014, i dati contenuti nel “Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici” – “Siope”, sono accessibili a tutti attraverso il Portale www.siope.it. Con il Decreto 30 maggio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 133 dell’11 giugno 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha infatti recepito la disposizione introdotta dall’art. 8, comma 3, del Dl. 24 aprile 2014, n. 66 (c.d. “Decreto Irpef”), rendendo libera la consultazione dei dati contenuti nel Sistema.
Il Dm. 30 maggio 2014, composto da 4 articoli, stabilisce, all’art. 1, che il Mef è il titolare dei dati conservati nel “Siope” e che la Banca d’Italia è responsabile della gestione e sviluppo della banca-dati, del trattamento dei dati, provvedendo all’attività necessaria a consentire l’accesso alle informazioni codificate.
Attraverso il citato sito web www.siope.it sarà possibile consultare ed estrarre i “dati a livello di codice gestionale, riguardanti almeno:
a. gli incassi e i pagamenti giornalieri per singolo Ente;
b. gli incassi e i pagamenti mensili, trimestrali e annuali per singolo Ente;
c. gli incassi e i pagamenti mensili, trimestrali e annuali, aggregati per Comparti di Enti, in ambito provinciale, regionale e nazionale”.
A partire dal 1° gennaio 2015, la banca-dati sarà organizzata in maniera tale da consentire il confronto della spesa tra Enti diversi.
Specificatamente rivolto agli Enti è l’art. 3 che dispone che, laddove avessero bisogno di acquisire i dati “Siope” organizzati secondo forme differenti da quelle appena descritte, le P.A. possono utilizzare le seguenti modalità di accesso ai dati:
utilizzare le modalità di cui all’art. 50, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 82/05, attraverso cioè il Sistema pubblico di connettività illustrato dal “Cad”;
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato renderà disponibili i dati in oggetto attraverso apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le Amministrazioni interessate, “volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse Amministrazioni, senza oneri a loro carico nel rispetto di quanto disposto dall’art. 58 del Dlgs. n. 82/05”;
nelle more dell’attuazione dei commi 1 e 2, le P.A. (oltre che gli Enti e le Istituzioni di ricerca aventi natura giuridica privata e che svolgano attività di studio ed analisi sull’attività finanziaria delle Amministrazioni pubbliche) possono inoltrare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato richieste di estrazioni di dati, inviando una Nota firmata dal Rappresentante legale del richiedente o da un suo delegato e specificando la ragione della richiesta e il nome (con relativi recapiti) della persona incaricata della gestione dei dati.






