Società controllate: un parere della Corte Puglia fornisce chiarimenti sul calcolo del tetto per i compenso degli Amministratori

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 62 del 2 maggio 2024

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere avente ad oggetto le corrette modalità di calcolo dei tetti ai compensi degli Amministratori di una Società controllata. La Sezione rileva che il calcolo del tetto di spesa, determinato sulla base degli artt. 11, comma 7, del Tusp e 4, comma 4, del Dl. n. 95/2012, corrispondente all’80% del costo 2013, deve essere effettuato al lordo degli oneri previdenziali a carico della Società. Il compenso massimo non può comunque superare i 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, includendo anche i compensi da altre Pubbliche Amministrazioni o Società a controllo pubblico. Per definire i compensi dell’organo amministrativo, si considerano le seguenti componenti:

a) i compensi, inclusa la remunerazione per gli amministratori con cariche particolari, al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

b) gli eventuali emolumenti variabili, come gettoni di presenza o emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;

c) gli eventuali rimborsi spese forfettari che, per la loro continuità, assumono carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Sia il limite di spesa di riferimento, sia il costo annuale sostenuto per l’organo amministrativo, devono essere considerati complessivamente, come un unico saldo composto da diverse voci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali, ecc.).