Sostituto d’imposta: nessuna ritenuta sui compensi fatturati da una Associazione professionale divenuta STP al momento dell’incasso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 21 del 28 gennaio 2026, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione o meno della ritenuta d’acconto Irpef sui compensi relativi alle prestazioni rese e fatturate da un’Associazione professionale, che al momento dell’incasso si era scissa costituendo una STP (Società tra professionisti)

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 21 del 28 gennaio 2026, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione o meno della ritenuta d’acconto Irpef sui compensi relativi alle prestazioni rese e fatturate da una Associazione professionale, che al momento dell’incasso si era scissa costituendo una STP (Società tra professionisti).

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 600/1973, prevede che i sostituti d’imposta “che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa […]. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell’esercizio di imprese”.

In base alla citata disposizione, l’applicazione della ritenuta deve essere effettuata al momento della corresponsione del compenso.

Al riguardo, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 8/1973, nel fornire istruzioni sulla disciplina delle ritenute d’acconto per i compensi per l’esercizio di arti e professioni, chiarisce che “il soggetto che corrisponde il compenso, per stabilire se esso sia o meno assoggettabile alla ritenuta d’acconto deve solo accertare che il percipiente il compenso abbia effettuato, ancorché occasionalmente, una prestazione artistica o professionale, al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente e al di fuori dell’esercizio d’impresa”.

Nel caso in esame, occorre rilevare che i compensi professionali relativi a prestazioni rese e fatturate dall’Associazione, con evidenza della ritenuta d’acconto di cui al citato art. 25 del Dpr. n. 600/1973, a seguito dell’operazione di scissione trasformativa, saranno percepiti da un soggetto che, mutando la propria veste giuridica in società di capitali, non produce più redditi di lavoro autonomo, ma redditi d’impresa non assoggettabili a ritenuta.

Ne consegue che i predetti compensi concorreranno alla formazione del reddito d’impresa prodotto dalla STP e non dovranno essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui al citato art. 25 del Dpr. n. 600/1973.

A tal fine, considerati gli obblighi del sostituto d’imposta, è necessario che la STP rilasci ai clienti/sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione per informarli dell’operazione di scissione e della circostanza che il soggetto percettore, a seguito di detta operazione, non rientra tra i soggetti nei cui confronti si applica la ritenuta d’acconto.

I clienti/committenti/sostituti d’imposta dovranno, quindi, corrispondere alla STP i compensi fatturati dall’Associazione per l’intero importo, al lordo della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del Dpr. n. 600/1973.

Qualora i clienti/committenti/sostituti d’imposta, anche a seguito della comunicazione, provvedano al pagamento dei compensi alla STP, al netto della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del Dpr. n. 600/1973, la STP potrà scomputare le ritenute subite dall’Imposta dovuta a titolo di Ires.

Riguardo allo scomputo degli acconti da parte dei soggetti passivi dell’Ires, l’Agenzia ha infatti ricordato che l’art. 79, comma 1, del Tuir, prevede che “i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta a norma dell’art. 22 […]”.

L’art. 22, comma 1, primo periodo, del Tuir prevede che “dall’Imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell’ordine: […] c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente”.

Ai sensi del combinato disposto dei sopra citati articoli, la STP potrà dunque scomputare dall’Ires la ritenuta subita a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le ritenute sono state subite.