Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 15 del 15 gennaio 2021
Oggetto
Condanna di una Giunta di un Comune per aver sostenuto nel 2011 spese di rappresentanza in occasione del genetliaco di un cittadino onorario: conferma Sentenza della Sezione giurisdizionale per la Provincia autonoma di Bolzano n. 51/2017.
Fatto
Il 3 settembre 2011, in occasione del 75° compleanno di una importante personalità politica, qui nata (già Sindaco, a cui fu conferita la cittadinanza onoraria), la Giunta di questo medio-piccolo Comune (2.800 abitanti) organizza una festa. Di fatto questa iniziativa è stata effettivamente realizzata da 2 Organizzazioni sportive culturali. La Giunta, con 3 distinti Provvedimenti, assume 3 impegni di spesa: un contributo alle Associazioni che avrebbero organizzato la festa; l’acquisto di uno striscione (che sarà poi utilizzato dal Comune per altre iniziative), e il noleggio di una tenda.
La Procura contabile accerta una spesa di oltre Euro 4.000, che la Giunta ha classificato come “spese di rappresentanza”. Nel marzo 2017, “a seguito delle indagini avviate sullo spunto di alcuni articoli di stampa” cita in giudizio, sia i componenti la Giunta che il Segretario, considerando la natura privata dell’evento e quindi “privo di qualunque carattere istituzionale”. Ai Giudici territoriali (Sentenza n. 15/2017) il Pm. evidenzia che nel Regolamento in vigore (adottato nel 2014), con riguardo alle “spese di rappresentanza” non è prevista “alcuna norma con riferimento ad eventuali feste di compleanno per soggetti a cui il Comune abbia conferito la cittadinanza onoraria”. A questo proposito, l’accusa precisa “che è anche dubbio che una simile festa di compleanno rispetti i criteri fondamentali e più rilevanti delle spese di rappresentanza di cui all’ordinamento comunale”, che prevede che deve “manifestarsi all’esterno, in rapporto ai propri fini istituzionali; far conoscere l’attività”. Sostiene che “è altrettanto dubbio che si possa adempiere al dovere di motivazione prescritto ai sensi del Regolamento comunale (quali sono i fini istituzionali perseguiti; connessione tra le spese ed i compiti dell’Ente/Comune; diritto in seno al beneficiario)”. Il Pm. sostiene “che al momento non esistono ragioni di carattere giuridico che giustificano una contribuzione ad eventuali spese per l’organizzazione di una festa campestre per il 75° compleanno di un cittadino onorario del Comune ricorrendo al Fondo di rappresentanza”. L’accusa conclude che “un’eventuale partecipazione del Comune alla festa di compleanno potrebbe eventualmente avvenire mediante concessione di un contributo ai sensi del Regolamento comunale riguardante la concessione di contributi, ma solo nell’ipotesi che l’iniziativa parta dalle Associazioni e non dal Comune, come delineato nella domanda di parere. Il contributo, chiaramente, potrebbe essere concesso soltanto nell’ipotesi che sussistano i criteri fissati dal Regolamento del Comune”.
La difesa degli Amministratori e del Segretario comunale sostiene che alcune spese effettuate (l’acquisto dello striscione ed il noleggio della tenda) sono servite per altre iniziative successivamente effettuate.
I Giudici concludono che non sussistono i presupposti per sostenere che l’iniziativa provenga dalle Associazioni per cui, escludendo solo la spesa di circa Euro 200 per l’acquisto dello striscione di plastica, condannano per il residuo danno i 5 componenti la Giunta per un importo di circa Euro 420 ciascuno, ed il Segretario comunale per l’importo di Euro 2.100. Alcuni degli interessati presentano ricorso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza
In via preliminare, la Procura generale “ha dedotto l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 177, comma 3, del ‘Codice di giustizia contabile’, avendo tutti i condannati e, in particolare, gli odierni appellanti, eseguito la Sentenza impugnata mediante il pagamento integrale delle somme di cui è condanna e delle spese di giustizia, come da attestazione del Comune, contenuta nel fascicolo di primo grado; detto documento conterrebbe, altresì le quietanze, delle somme riscosse oltre al mandato di pagamento per Euro 656,54 relativo al versamento delle spese di giustizia. Gli appellanti, pertanto, avrebbero prestato acquiescenza espressa alla Sentenza ponendo in essere prima della presentazione dell’impugnazione atti incompatibili con la volontà di avvalersi della medesima, circostanza comprovata dal fatto che il pagamento sarebbe avvenuto quasi un anno prima della presentazione del gravame e senza alcuna riserva al pagamento, effettuato a seguito di semplice richiesta della Procura regionale”.
I Giudici evidenziano “che il Regolamento per la concessione dei contributi approvato con la richiamata Deliberazione n. 17 del 2011, non prevede la concessione di contributi a favore di Associazioni per una festa di compleanno (anche se il genetliaco è quello di un ex Sindaco e cittadino onorario del Comune). Correttamente, quindi, l’atto di citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, ha rilevato come difettasse nella fattispecie una occasione o manifestazione pubblica che potesse giustificare la spesa sostenuta dal Comune. Nel delineato contesto, perde di rilevanza la natura della spesa e cioè se spesa di rappresentanza ovvero contributo straordinario, posto che in entrambi i casi non era consentita. In sintesi, ‘l’impiego di risorse economiche pubbliche, può certamente configurarsi quando oggetto della celebrazione sia …. una celebrazione o una festa che involga un interesse dell’Ente e/o della sua Comunità. Diversa è l’ipotesi di una celebrazione, una ricorrenza o una festa che riguardi la persona fisica… il quale, nonostante la lunga durata del suo incarico e/o il prestigio personale rivestito, resta pur sempre un soggetto distinto dall’Ente che rappresenta’. (Sezione Prima centrale giurisdizionale di Appello 11 giugno 2019, n. 127, concernente i festeggiamenti relativi allo stesso personaggio)”.
Il Collegio conclude affermando che “deve essere respinta l’istanza di riduzione dell’addebito, avuto riguardo alla qualificata intensità della condotta gravemente colposa degli odierni appellanti e del soggetto condannato in prime cure – nei cui confronti la Sentenza è passata in giudicato per mancanza di impugnazione – che hanno proceduto contro ogni regola a spese del tutto avulse dagli interessi pubblici dell’Ente”.
Commento
Occorre evidenziare che, come in altri casi, i Giudici della Corte dei conti hanno raffrontato quanto previsto dai Regolamenti rispetto a quanto esposto nelle Deliberazioni di impegno adottate, con quanto si è effettivamente svolto: una festa, come tante altre, finanziate dal Comune, nell’ambito dell’attività turistico–culturale. L’occasione è stato il genetliaco di un cittadino, nato in questo Comune, di cui in passato è stato Sindaco, e che fu nominato cittadino onorario.
I Giudici sono stati molto critici anche verso il Segretario, addebitandogli metà del danno prodotto. Sicuramente la Sentenza conferma, ancora una volta, l’importanza della forma, rispetto alla sostanza: i Regolamenti devono essere costantemente aggiornati.
di Antonio Tirelli