L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 22 dicembre 2020, ha reso nota l’emanazione nello stesso giorno di una dettagliata Circolare, la n. 30/E, contenente tutte le novità e le risposte ai quesiti di cittadini, professionisti e imprese, in materia di c.d. “Superbonus 110%”.
L’Agenzia ha risposto alle domande sull’applicazione dell’agevolazione provenienti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e Caf, dopo la Circolare n. 24/E del 2020 e le molte risposte agli interpelli già pubblicate.
Con la Circolare n. 30/E vengono forniti ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nell’agevolazione.
Il documento di prassi inoltre spiega le modifiche introdotte all’agevolazione dal Dl. n. 104/2020 e fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Di interesse, seppur indiretto, per i Comuni, è il chiarimento sugli istituti autonomi di case popolari.
Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al “Superbonus”, eseguiti da IACP comunque denominati che optano per il c.d. “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.
Inoltre ricordiamo anche i chiarimenti forniti ad Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, le quali possono fruire del “Superbonus” senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il “Superbonus” spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari.