Tari: via libera all’assegnazione di buoni spesa ai cittadini che conferiscono rifiuti alla stazione ecologica

Nella Delibera n. 226 del 17 dicembre 2014, della Corte dei conti Emilia Romagna, un Sindaco ha inoltrato una richiesta di parere avente ad oggetto la determinazione della Tari nell’ambito della Iuc di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/13. In particolare, la richiesta concerne la possibilità di applicare, in luogo della riduzione tariffaria prevista dall’art. 1, comma 658, della Legge n. 147/13, l’assegnazione “alle utenze domestiche che conferiscono rifiuti al centro ambientale, dei buoni spesa (acquistati dall’Ente) e da utilizzare per acquisti di beni e servizi presso le attività commerciali del territorio comunale”.In sostanza, l’Amministrazione istante domanda se, nel caso di conferimento di rifiuti al centro ambientale istituito dal Comune, in luogo delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, possono essere assegnati buoni spesa (acquistati dall’Ente) da utilizzare per acquisti di beni e servizi presso operatori presenti nel territorio comunale. La Sezione ritiene che sul piano generale va rilevato come la sollecitazione alla raccolta differenziata, anche attraverso strumenti ispirati a moderne tecniche di marketing, sia coerente con l’interesse pubblico, volto a massimizzare il recupero dei rifiuti in ottemperanza alle politiche ambientali perseguite dall’Unione europea e dal Legislatore nazionale. Tuttavia, anche in considerazione della persistente natura tributaria della Tari, almeno per i Comuni che non hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e adottato una tariffa avente natura corrispettiva, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 1, comma 668, della Legge n. 147/13, non può prescindersi dal diritto del contribuente ad ottenere la regolazione monetaria dell’importo spettante a riduzione di quanto ordinariamente dovuto, in ragione dei conferimenti effettuati nell’anno alla stazione ecologica attrezzata. Pertanto, l’eventuale sostituzione della riduzione monetaria dell’importo dovuto a titolo di Tari con buoni acquisto spendibili localmente può essere ammissibile soltanto alla duplice condizione che essa sia accettata dal contribuente avente diritto e che l’ammontare del beneficio accordato non risulti inferiore, in termini di onere per l’Ente, all’importo della riduzione monetaria ordinariamente spettante. L’ammontare delle risorse destinate all’agevolazione in argomento dovrà in ogni caso trovare specifica previsione nel bilancio dell’Ente.