Tarsu: chiusura stagionale degli alberghi

Nell’Ordinanza n. 22705 dell’11 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di Tarsu, nel caso di esercizi alberghieri, ai fini dell’esenzione dalla Tassa, non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. La mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibile alle fattispecie di esenzione dal Tributo previste dall’art. 62 del Dlgs. n. 507/1993. Pertanto, la sola dichiarazione di temporanea chiusura stagionale dell’albergo non è sufficiente ai fini dell’esenzione Tarsu.