Tarsu: il Comune può prevedere una tariffa specifica per le abitazioni civili in cui si svolge anche un’attività professionale

Nell’Ordinanza n. 21234 del 13 settembre 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda il caso delle abitazioni civili in cui si svolga anche un’attività professionale (nel caso di specie, Avvocato).

In particolare, in ordine al presupposto Tarsu, l’art. 62, comma 4, del Dlgs. n. 507/93 dispone che “nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal Regolamento che la Tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”.

Pertanto, la norma concede ai singoli Enti impositori il potere discrezionale di determinare una speciale tariffa per le attività professionali ed economiche, escludendo l’applicazione della tariffa abitativa ordinaria per l’immobile occupato per lo svolgimento di siffatte attività.

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 21234-2017