Delibera n. 342 del 9 settembre 2025
Nella fattispecie in esame viene fatto ricorso contro una gara che prevedeva l’obbligo di sopralluogo, da richiedere entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando, pena l’esclusione. L’Operatore ricorrente ha contestato che il termine fosse troppo breve rispetto alla scadenza di 35 giorni per presentare le offerte e alla mole della documentazione da esaminare.
L’Anac richiama l’art. 92 del Dlgs. n. 36/2023, che impone termini proporzionati e adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario per preparare l’offerta, inclusa la visita dei luoghi. L’Autorità rileva che, fissando un termine così restrittivo e privo di motivazione concreta, la Stazione appaltante ha di fatto ridotto la partecipazione, in contrasto con i Principi di massima concorrenza e proporzionalità. Pertanto, il termine perentorio di 10 giorni è giudicato illogico, irragionevole e sproporzionato. E’ illegittimo il diniego di sopralluogo basato su quella clausola.
La Stazione appaltante deve consentire lo svolgimento del sopralluogo e la presentazione dell’offerta, salvo decidere diversamente in autotutela ai sensi dell’art. 220 del “Codice”.




