Trattamento accessorio personale: il parametro di riferimento è quello risultante dal riallineamento del “Fondo” 2016 all’importo dell’anno 2015

Nella Delibera n. 139 del 14 luglio 2017 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco ha chiesto se, dove all’art. 23 del Dlgs. n. 75/15 è detto che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, quest’ultimo è da considerarsi al lordo o al netto della decurtazione operata ai fini del riallineamento del “Fondo” all’importo dell’anno 2015.

La Sezione rileva che l’art. 23 del Dlgs. n. 75/17 ripropone sostanzialmente quanto già previsto dall’art. 1, comma 236 della Legge n. 208/15, prevedendo che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. La Sezione chiarisce che l’importo “determinato” per l’anno 2016 (da intendersi come importo massimo), assunto dal Legislatore quale parametro limitativo della spesa, calcolato con le decurtazioni effettuate nell’anno precedente, è da intendersi quello risultante dal riallineamento del “Fondo” 2016 all’importo dell’anno 2015, come già operato dall’Amministrazione in esecuzione della norma (comma 236) poi abrogata.

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