È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef – Dipartimento delle Finanze, la Risoluzione 23 giugno 2014, n. 1/DF, denominata “Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) – Imposta municipale propria (Imu) – Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo – Art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo ‘Statuto dei diritti del contribuente’”.
Il Mef ha emanato la citata Nota di prassi in risposta ai numerosi quesiti pervenuti in merito all’applicabilità di sanzioni e interessi nel caso di ritardati versamenti degli acconti Imu e Tasi scadenti il 16 giugno scorso.
L’inapplicabilità dei provvedimenti sanzionatori citati risulterebbe giustificata, a detta degli interpellanti, sia dalla tempistica del versamento del Tributo, definita con precisione dal Dl. 9 giugno 2014, n. 88, sia dalla determinazione del quantum della Tasi.
Sulla base delle sopra riportate premesse, il Dipartimento delle Finanze ha ritenuto applicabile l’art. 10, comma 3, della Legge n. 212/00 (“Statuto del contribuente”), riconoscendo l’esimente delle “obiettive condizioni di incertezza”, come peraltro già precisato dal Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2014. La non comminazione delle sanzioni e degli interessi deve essere applicata, non solo al versamento dell’acconto Tasi, ma anche a quello Imu, vista l’interdipendenza presente tra le 2 discipline.
Quanto sopra è rilevante e ha valore anche per gli Enti non commerciali oggetto dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92, tenuti al versamento del saldo Imu per l’anno 2013 e dell’acconto 2014 Imu e Tasi, entro il 16 giugno 2014; per i soggetti in parola, la disapplicazione delle sanzioni deriva, oltre che dai 2 motivi sopra evidenziati, anche dal non perfezionamento dell’iter di approvazione dello specifico Modello di dichiarazione.
In conclusione, il Mef ha ribadito la sussistenza delle condizioni necessarie per l’applicazione dello “Statuto del contribuente” e la conseguenziale non applicazione di sanzioni ed interessi.
Il Dipartimento delle Finanze ha demandato ai singoli Comuni la definizione di un “termine ragionevole” entro il quale i contribuenti potranno effettuare i versamenti senza il pagamento di sanzioni ed interessi.
Riteniamo opportuno precisare che la Risoluzione, nell’indicare il termine di un mese dalla data prevista dalla norma per il versamento degli acconti o dall’approvazione del Modello di dichiarazione valido per gli Enti non commerciali, abbia voluto consigliare un “termine ragionevole” non vincolante per gli Enti Locali.