Utilizzo del credito Iva: possibile modificarne le scelte reinviando una Dichiarazione annuale “integrativa”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 289 del 23 aprile 2021, ha trattato la casistica inerente la possibilità di modificare, mediante Dichiarazione “integrativa”, la scelta effettuata in Dichiarazione Iva annuale relativa all’utilizzo del credito Iva.

Come ricordato in molteplici Documenti di prassi (vedasi Circolare n. 32/E del 2014, paragrafo 2.2.1, n. 35/E del 2015, e recentemente le Risposte nn. 231/E e 292/E del 30 luglio e 31 agosto 2020), il contribuente può modificare la scelta effettuata in Dichiarazione annuale, relativa al credito Iva chiesto a rimborso, presentando una Dichiarazione “integrativa” entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui all’art. 57 del Dpr. n. 633/1972, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione originaria, con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2016, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione originaria, per i periodi d’imposta precedenti al 2016 (art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/1998).

Inoltre, considerato che il comma 6 dell’art. 38-bis del Dpr. n. 633/1972, consente al contribuente che ha chiesto il rimborso dell’Iva a credito di scegliere tra:

– prestare la garanzia; oppure:

– apporre il “visto di conformità” o la sottoscrizione alternativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,

la Dichiarazione “integrativa” può essere utilizzata anche nel caso “in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del ‘visto di conformità’ o della sottoscrizione alternativa” (Circolare n. 32/E del 2014).

Atteso quanto sopra, con riferimento al caso oggetto della Risposta in esame, se il contribuente interessato non ha ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da parte dell’Ufficio dell’Agenzia competente e dunque il credito non è già stato utilizzato in detrazione o in compensazione, l’Agenzia ha concluso che è possibile presentare, entro il termine previsto dall’art. 57 del Dpr. n. 633/1972, una Dichiarazione “integrativa” della Dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2018, al fine di apporvi il “visto di conformità” e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito Iva, e ciò nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.

Trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, non sono soggette a sanzioni.