Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 98 del 22 ottobre 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione chiarisce che, quando l’Organo di revisione esprime un parere sul “Fondo rischi”, il Principio contabile prevede una “verifica” per accertare che sia rappresentato e calcolato correttamente secondo la normativa vigente. Questo passaggio è fondamentale per assicurare una determinazione precisa del risultato di amministrazione, che è un fattore essenziale per mantenere l’equilibrio di bilancio. L’obiettivo è evitare che il risultato di amministrazione venga migliorato artificialmente, provocando un aumento non legittimo della capacità di spesa dell’Ente Locale, con un impatto negativo sull’equilibrio strutturale del bilancio.
La necessità di una quantificazione certa del “Fondo rischi”, confermata dall’Organo di revisione, è indispensabile per determinare lo stato di equilibrio o squilibrio finanziario dell’Ente; infatti, se il risultato di amministrazione non copre adeguatamente le quote vincolate, destinate e accantonate, l’Ente si trova in una situazione di disavanzo di amministrazione, come previsto dall’art. 187 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). Infine, è stata respinta l’argomentazione difensiva secondo cui il Comune disponeva di un organico insufficiente. La Sezione ha chiarito che una carenza di personale può giustificare il ricorso a competenze esterne solo se è sia quantitativa che qualitativa, cioè se il personale disponibile non è sufficiente né adeguatamente qualificato per svolgere i compiti richiesti.