di Alessio Tavanti
Negli ultimi anni il welfare integrativo è passato da tema marginale a leva strategica per la gestione delle risorse umane negli Enti Locali.
La difficoltà di competere con il Settore privato sul piano retributivo, unita alle nuove esigenze di conciliazione vita-lavoro, rende sempre più centrale la costruzione di Sistemi di welfare capaci di incidere sul benessere organizzativo e sull’attrattività dell’impiego pubblico.
Tuttavia, fino a tempi recenti, la diffusione dei “Piani di welfare” nella Pubblica Amministrazione è stata limitata da 3 fattori principali:
- scarsità di risorse disponibili;
- rigidità dei vincoli di finanza pubblica;
- incertezza sulla qualificazione giuridica delle misure di welfare rispetto ai limiti del trattamento accessorio.
Un punto di svolta si registra con il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale” del 2021, che riconosce la necessità di estendere anche al Settore pubblico le forme di welfare contrattuale già consolidate nel privato.
Successivamente, gli Atti di indirizzo per i rinnovi contrattuali 2022-2024 e la cosiddetta “Direttiva Madre” hanno rafforzato questo orientamento, collocando il welfare integrativo tra gli strumenti centrali per il benessere organizzativo e la modernizzazione della P.A.
Le novità normative e contrattuali intervenute tra il 2022 e il 2025 consentono oggi agli Enti Locali di ripensare in modo più strutturale questa materia.
In primo luogo, il Ccnl. “Funzioni locali” 16 novembre 2022 (art. 82), pur confermando l’impianto dei benefici riconoscibili tramite misure di welfare integrativo previste dal precedente Ccnl. (sostegno al reddito familiare, contributi per l’istruzione dei figli, attività culturali e ricreative, prestiti e anticipazioni, coperture sanitarie integrative), amplia la possibilità di attivare misure di welfare integrativo attraverso la Contrattazione, consentendone il finanziamento tramite le risorse del “Fondo risorse decentrate” e aprendo anche all’utilizzo delle economie derivanti dai “Piani di razionalizzazione della spesa”.
Tale apertura tuttavia non ha potuto essere colta appieno dalle Amministrazioni locali, per lungo tempo bloccate intorno all’annosa questione del computo o meno delle risorse destinate al welfare integrativo nel limite al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. Sul punto, infatti, si contrapponevano posizioni più restrittive, rappresentate principalmente dalla Ragioneria generale dello Stato, che affermavano la totale riconducibilità entro il tetto del trattamento accessorie delle risorse destinate a finanziare misure di welfare, rispetto ad interpretazioni più favorevoli volte ad escludere tali risorse dal suddetto limite in ragione della natura assistenziale di dette misure, sostenute dai Giudici contabili e, in particolare, dalla Sezione Autonomie (Delibera n. 17/2024).
In questo contesto, che sembrava segnare un’apertura concreta vero l’utilizzo di tali strumenti, in linea anche con le intenzioni delle Parti sociali, la “Legge di bilancio 2025” (Legge n. 207/2024), è intervenuta con una norma che segnava una nuova battuta di arresto, prevendendo che le risorse destinate a benefici di welfare, salvo quelle previste da specifiche disposizioni di legge o da precedenti Ccnl., concorrono ai fini del rispetto del limite dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.
La necessità, rappresentata da più parti (vedi in tal senso Nota congiunta Anci-Upi 26 febbraio 2025), di superare questa impasse guidata dalla prioritaria esigenza di accelerare il processo di graduale riallineamento dei trattamenti economici del Comparto Enti Locali a quelli delle Amministrazioni centrali, ha indotto il Legislatore ad intervenire con un Provvedimento che consentisse, anche il tale ambito il superamento della logica ancorata al limite dell’anno 2016.
Con ilDl. n. 25/2025, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 69/2025 (cd. “Decreto P.A.”), viene concretamente esteso il confine della Contrattazione integrativa. L’art. 14, comma 1-bis, del Decreto riconosce infatti agli Enti Locali la possibilità di incrementare il “Fondo risorse decentrate” in deroga al limite dell’art. 23 fino al raggiungimento di un’incidenza massima del 48% delle risorse stabili (più EQ) rispetto alla spesa per stipendi tabellari 2023.
Per gli Enti Locali si tratta di una novità di grande rilievo operativo, perché:
- amplia in modo strutturale gli spazi della Contrattazione integrativa;
- consente di rafforzare i “Piani di welfare”senza sacrificare altri istituti contrattuali.
Il welfare può divenire, in tal modo, oltre che una concretizzazione degli intenti ripetutamente proclamati una scelta organizzativa consapevole, non più solo un’opzione residuale legata alle risorse storiche di bilancio.
Peraltro, un’interessante conferma dell’orientamento favorevole allo sviluppo del welfare integrativo arriva anche dalla recente giurisprudenza contabile in materia di utilizzo dei proventi da sanzioni stradali.
Del resto, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia, con la Deliberazione n. 281/2025/Par, ha chiarito che le risorse destinate al welfare del personale di Polizia locale, finanziate con maggiori incassi derivanti dalle sanzioni del “Codice della strada”, non concorrono al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, neppure dopo l’entrata in vigore della “Legge di bilancio 2025”. Ciò in quanto, l’art. 208, comma 4, lett. c), del “Codice della strada”, e l’art. 98 del Ccnl. “Funzioni locali”16 novembre 2022, riconoscono espressamente la possibilità di destinare tali proventi a finalità assistenziali e previdenziali, collocandoli quindi tra le risorse che la stessa “Legge di bilancio 2025” esclude dal computo del tetto del salario accessorio.
Per gli Enti Locali si tratta di un segnale rilevante, perché amplia ulteriormente il perimetro delle fonti “esterne” al “Fondo decentrato” utilizzabili per finanziare il welfare integrativo, rafforzando l’idea che questo istituto non debba essere considerato una componente del trattamento economico accessorio, ma una vera e propria leva di politica del personale, compatibile con i vincoli di finanza pubblica quando sorretta da una base normativa espressa.
In questo quadro, il welfare integrativo assume valenza di vero e proprio strumento di governo del personale, capace di incidere su:
- attrattività dell’Ente come datore di lavoro;
- fidelizzazione delle competenze;
- miglioramento del clima organizzativo.
Consapevolezza esplicitata, nell’ambito dell’ipotesi di Contratto collettivo “Funzioni locali” (sottoscritta il 3 novembre 2025), che all’art. 7 dedicato alla Contrattazione decentrata integrativa stabilisce che “nella definizione del Contratto integrativo le parti favoriranno l’adozione di strumenti volti a favorire l’inserimento del personale neo-assunto, quali ad esempio politiche di welfare e/o accesso al lavoro a distanza.”.
Peraltro, a dimostrazione che la tematica rivesta un ruolo di primo piano nel rilancio del “Pubblico Impiego” e in particolare nell’ambito del Comparto “Funzioni locali”, la stessa Dichiarazione congiunta n. 4 della citata Preintesa ribadisce l’accordo delle parti sulla “necessità di avviare un confronto con il Ministro della Pubblica Amministrazione sui temi che riguardano il ‘Pubblico Impiego’ e i suoi sviluppi futuri. In particolare, tali temi dovranno riguardare: graduale superamento dei tetti per il trattamento economico accessorio in tutti i Comparti di Contrattazione, welfare integrativo, agevolazioni fiscali sui premi di produttività, strumenti normativi per lo sviluppo delle carriere, formazione, nell’ambito delle relazioni sindacali“. Esigenza recepita nella Direttiva del Ministero per l’avvio delle trattative per i nuovi Contratti collettivi per il triennio 2025-2027 di tutti i Comparti e le Aree dirigenziali.
In conclusione, possiamo ormai considerare il welfare integrativo nell’ambito degli Enti Locali non più una “concessione” accessoria, ma una componente strutturale delle Politiche del personale negli Enti Locali. Le recenti novità normative infatti offrono strumenti concreti per superare la fase sperimentale e costruire modelli stabili di welfare.
La sfida per le Amministrazioni locali è ora tutta gestionale: trasformare le aperture normative in buone pratiche organizzative, capaci di coniugare sostenibilità finanziaria, benessere dei dipendenti, ed efficacia dell’azione amministrativa.


