Nella Delibera n. 205 del 21 novembre 2014 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco chiede se è legittimo, in un bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale, prevedere un corrispettivo o un compenso soggetto a ribasso oppure se è necessario esperire preliminarmente una gara ad evidenza pubblica senza prevedere alcun compenso. Pertanto, nello specifico la questione posta riguarda il carattere oneroso o gratuito del Servizio di Tesoreria comunale. La Sezione non ignora che, fino a tempi molto recenti, l’affidamento del Servizio di Tesoreria avveniva generalmente in forma gratuita o, addirittura, con un corrispettivo (generalmente sotto forma di sponsorizzazione) in favore dell’Ente affidante. Ciò accadeva in quanto il Tesoriere, specie in passato, traeva dall’affidamento del Servizio di Tesoreria vari vantaggi, anche di carattere non strettamente economico che compensavano gli oneri sostenuti per lo svolgimento del servizio stesso. La riforma del Sistema di Tesoreria prevista dall’art. 35 del Dl. n. 1/12 (con conseguente riduzione della liquidità presente nella Tesoreria comunale) e le recenti difficoltà finanziarie degli Enti Locali, indubbiamente, hanno determinato un mutamento della situazione, con l’attuale estrema difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga gratuitamente il servizio. L’affidamento del Servizio di Tesoreria avviene normalmente mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale sistema di aggiudicazione appare, in effetti, quello più adatto al Servizio di Tesoreria. Pertanto, occorrerà individuare preventivamente i criteri di valutazione per l’aggiudicazione e la relativa ponderazione. Nell’affidamento del Servizio di Tesoreria, oltre all’eventuale prezzo del servizio, possono assumere rilevanza anche altri aspetti qualitativi o quantitativi quali, ad esempio, i tempi di svolgimento delle procedure di pagamento o riscossione o il tasso passivo previsto sulle eventuali anticipazioni di tesoreria. Nella determinazione dei criteri di valutazione e della relativa ponderazione, l’Ente dovrà comunque privilegiare le proprie specifiche esigenze. Considerato che l’aggiudicazione del servizio è disposta in base ad una pluralità di elementi (anche qualitativi), se il prezzo costituisce solo uno degli elementi di valutazione, non si può comunque escludere a priori la possibilità che il servizio sia aggiudicato a chi prevede di svolgere lo stesso non gratuitamente ma dietro il pagamento di un corrispettivo. In conclusione, la Sezione ritiene legittimo prevedere nel bando di gara un corrispettivo (da sottoporre a ribasso) in favore del Tesoriere, anche senza aver svolto preliminarmente una gara che imponeva la gratuità del servizio. Vista la peculiarità del servizio, ferma restando la necessità di considerare le esigenze particolari di ciascun Ente, occorrerà valorizzare i connessi aspetti qualitativi ed economici diversi dal prezzo (es. tasso passivo previsto sulle eventuali anticipazioni di tesoreria, tasso attivo sulle giacenze di cassa, ecc.) e, naturalmente, eventuali offerte di gratuità del servizio. Infatti, la gratuità del servizio, pur non costituendo un elemento necessario ai fini della aggiudicazione del servizio di tesoreria, rappresenta un elemento di fondamentale importanza e deve essere adeguatamente valorizzato in sede di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.




