Con la Sentenza n. 1872 del 22 settembre 2014, la Ctr Bari ha statuito che i magazzini e i depositi sono soggetti al pagamento della Tia. Ció vale anche per i parcheggi, le mense e gli uffici collegati funzionalmente ad aree di lavorazione industriale. Il loro collegamento alle aree produttive di rifiuti speciali non li esonera dalla tassazione. Inoltre, i Giudici aggiungono che anche le aree produttive di rifiuti speciali sono escluse dalla tassa, solo se il contribuente delimiti le relative superfici e fornisca prove idonee a dimostrare il loro avvio al recupero.




