Asp: rispetto dei principi dettati dalla normativa sui contratti pubblici

Nella Sentenza n. 24640 del 2 dicembre 2016 della Corte di Cassazione, la questione controversa nasce in seguito all’opposizione, da parte di una Asp, al Decreto ingiuntivo emesso in favore di un’Azienda farmaceutica per il mancato pagamento della fornitura di medicinali per un determinato importo. Con tutta probabilità, il contratto era stato stipulato, per motivi di urgenza, in assenza di una forma scritta ed era documentato dalla presenza di fatture commerciali e degli ordini e documenti di trasporto. La Suprema Corte afferma che la natura di Ente pubblico economico acquisita dall’Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del Dlgs. n. 502/92 (introdotto dal Dlgs. n. 229/99) comporta che la stessa, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, può di norma operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato, ma non esclude che l’Azienda, quale “Organismo di dirittopubblico” e “Amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del Dlgs. n. 163/06 (cd. “Codice del contratti pubblici”, applicabile rationetemporis), sia soggetta alle relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Ne deriva che, qualora l’oggetto dell’attività negoziale dell’Azienda rientri, come nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice del contratti pubblici, il mancato ricorso all’evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, del Cc., per violazione di norma imperativa.