E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2014 il Dl. 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (c.d. “Decreto P.A.”).
Sono numerose e rilevanti le novità introdotte dalla norma per i dipendenti pubblici.
Tra queste segnaliamo:
l’aumento delle percentuali di turn over per le assunzioni negli Enti Locali;
le novità in tema di mobilità sia obbligatoria che volontaria;
le modifiche all’art. 110 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
l’abolizione dei diritti di rogito per i Segretari comunali e provinciali;
la razionalizzazione delle scuole di formazione delle Amministrazioni centrale e delle Autorità indipendenti (Anac, Garante della Privacy, Agcom, ecc);
la soppressione dell’Avcp e ampliamento delle competenze dell’Anac;
la semplificazione e l’accelerazione dei controlli della Corte dei conti e dei giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici;
il dimezzamento dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali.
Procediamo qui di seguito all’analisi delle disposizioni reputate di maggiore interesse per gli Enti Locali.
Art. 1 – Disposizioni per il ricambio generazionale nelle Pubbliche Amministrazioni
Il comma 1 abroga una serie di disposizioni al fine di favorire il ricambio generazionale nelle P.A.
In particolare sono abrogati:
l’art. 16 del Dlgs. n. 503/92, relativo alla facoltà per le Amministrazioni dello Stato e per gli Enti pubblici non economici di trattenere in servizio il dipendente per un periodo massimo di 2 anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo;
l’art. 72, commi 8, 9 e 10 del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08, che prevedevano disposizioni attuative dell’abrogato art. 16;
art. 9, comma 31, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, in base al quale i trattenimenti in servizio per un biennio oltre i limiti di età dovevano essere considerati come nuove assunzioni.
Il comma 2 dispone che i trattenimenti in servizio in essere al 25 giugno sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, e non ancora efficaci alla data del 25 giugno sono revocati.
Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui all’art. 72, comma 11, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08 – in base al quale le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi – si applichino al personale delle P.A. tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall’art. 24, commi 10 e 12, del Dl. n. 201/11 convertito con Legge n. 214/11.
Il comma 6 indica poi le modalità per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo.
Art. 3 – Semplificazione e flessibilità nel turn over
Il comma 5 modifica le percentuali del turn over per gli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità, i quali – negli anni 2014 e 2015 – possono procedere ad assunzioni nel limite del 60% della spesa del personale di ruolo cessato nell’anno precedente.
Tale percentuale viene aumentata all’80% per gli anni 2016 e 2017, mentre a decorrere dall’anno 2018 tali enti potranno procedere alle assunzioni nella misura del 100% delle cessazioni dell’anno precedente.
Resta fermo il divieto previsto per le Province di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, di cui all’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12 convertito con Legge n. 135/12.
Restano ferme inoltre le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge n. 296/06.
Viene inoltre previsto che a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile.
Viene abrogato l’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08, in base al quale
era fatto divieto agli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale era pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti Enti potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Ai fini del computo della percentuale del 50% gli Enti dovevano conteggiare anche le spese sostenute dalle Aziende speciali, dalle Istituzioni e Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che erano titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgevano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgevano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.
Vien previsto che le Amministrazioni di cui al comma 5 (letteralmente quindi solo Regioni e gli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità, ma in via analogica la norma è da ritenersi applicabile anche agli Enti non soggetti al Patto) devono comunque coordinare le politiche assunzionali delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.
Da sottolineare che l’abrogazione dell’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 ha comportato anche la cancellazione di alcune disposizioni di favore quali:
il calcolo nella misura ridotta del 50%, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, dell’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;
la possibilità di sostituire integralmente il personale della polizia locale qualora l’incidenza delle spese di personale fosse pari o inferiore al 35% delle spese correnti.
Il comma 6 specifica che i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
Art. 4 – Mobilità obbligatoria e volontaria
Il comma 1 sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell’art. 30 del Dlgs n. 165/01.
L’attuale versione del comma 1 prevede che le P.A. possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza. Le Amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in attesa dell’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle Amministrazioni Pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro 2 mesi dalla richiesta dell’Amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’Amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’Amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità il Dipartimento della Funzione pubblica istituisce un Portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.
In base all’attuale versione del comma 2, le sedi delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo Dlgs. n. 165/01 collocate nel territorio dello stesso Comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell’art. 2103 del Codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa Amministrazione o, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, in altra nell’ambito dell’unità produttiva come sopra definita. Con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra Amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle Amministrazioni che presentano carenze di organico.
Gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai novellati commi 1 e 2 sono nulli.
Al fine di favorire i processi di mobilità viene prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di un Fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso le P.A., da attribuire alle Amministrazioni destinatarie dei processi, e vengono indicate le modalità per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di tale previsione.
Il comma 2 dell’articolo in commento abroga il comma 29 dell’art. 1 del Dl. n. 138/11, convertito con Legge n. 148/11, il quale prevedeva che i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, esclusi i Magistrati, su richiesta del datore di lavoro, fossero tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si faceva riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento era consentito in ambito del territorio regionale di riferimento.
Il comma 3 prevede che il Dpcm. di cui all’art. 29-bis del Dlgs. n. 165/01 sia adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversone del Decreto. Tale Dpcm, da adottarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza unificata e sentite le Organizzazioni sindacali, dovrà definire una Tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, proprio al fine di favorire la mobilità fra i diversi comparti delle P.A.. Trascorso il termine dei 60 giorni, la Tabella sarà adottata con Decreto del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Art. 5 – Assegnazione di nuove mansioni
Il comma 1 apporta alcune modifiche all’art. 34 del Dlgs. n. 165/01 prevedendo, in particolare:
che gli elenchi del personale in disponibilità, di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 34, siano pubblicati sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti;
che nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto dall’art. 33, comma 8 (relativo alla gestione del personale in eccedenza della P.A.), il personale in disponibilità possa presentare istanza di ricollocazione, in deroga all’art. 2103 del Codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto dall’art. 33, comma 8;
che nell’ambito della programmazione triennale del personale, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, siano subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi possono essere assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell’art. 34-bis, comma 5-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre Amministrazioni Pubbliche il termine di cui all’art. 33 comma 8 resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dell’Amministrazione o dell’Ente che utilizza il dipendente.
Il comma 2 aggiunge il comma 567-bis all’art. 1 della Legge n. 147/13 in materia di mobilità tra Società controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01. In particolare viene previsto che le procedure di cui ai commi 566 e 567 del medesimo art. 1 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall’avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla Società da cui è dipendente o all’Amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa Società o in altra Società.
Art. 6 – Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Il comma 1 modifica il comma 9 dell’art. 5 del Dl. n. 95/12 convertito con Legge n. 135/12.
L’attuale versione prevede che le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 nonché le P.A. inserite nel conto economico consolidato – come individuate dall’Istat ai sensi della Legge n. 196/09 – non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (la versione precedente prevedeva l’impossibilità di conferire incarichi a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni e collocati in quiescenza, che avessero svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza). Alle suddette Amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in Organi di governo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. La norma non si applica agli incarichi e alle cariche presso Organi costituzionali.
Tale novellata disposizione si applica agli incarichi conferiti a decorrere dal 25 giugno 2014.
Art. 7 – Prerogative sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni
Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, sono ridotti del 50% per ciascuna Associazione sindacale.
Per ciascuna Associazione sindacale, la riduzione dei distacchi è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti dalla norma in commento tra le Associazioni sindacali.
Art. 8 – Incarichi negli Uffici di diretta collaborazione
Viene modificato l’art. 1, comma 66, della Legge n. 190/12 (c.d. “Legge anticorruzione”), la cui attuale versione prevede che tutti gli incarichi presso Istituzioni, Organi ed Enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, a Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, Avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. È escluso il ricorso all’istituto dell’aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto cessano di diritto se nei 30 giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data del 25 giugno 2014.
Art. 9 – Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Il comma 1 abroga:
il comma 457 dell’art. 1 della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), il quale aveva previsto – a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 – una riduzione del 25% dei compensi professionali liquidati agli Avvocati dello Stato e agli Avvocati dipendenti delle P.A. a seguito di sentenza favorevole per le stesse P.A.;
il comma 3 dell’art. 21 del Regio Decreto n. 1611/33, che prevedeva per gli avvocati dello Stato il compenso anche nei casi di transazione dopo sentenza favorevole e di giudizio di non soccombenza con compensazione delle spese.
Nelle ipotesi di Sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 10% delle somme recuperate è ripartito tra gli Avvocati dello Stato o tra gli Avvocati dipendenti dalle altre Amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Tale previsione – in vigore per le Sentenze depositate dopo il 25 giugno – non si applica agli Avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli Enti pubblici e negli Enti territoriali.
In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo Sentenza favorevole alle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Anche tale previsione si applica alle Sentenze depositate dopo il 25 giugno.
Art. 10 – Abrogazione dei diritti di rogito del Segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Il comma 1 abroga il comma 4 dell’art. 41 della Legge n. 312/80, in base al quale il compenso mensile spettante ai sensi dell’art. 39, comma 2, della Legge n. 604/62, agli incaricati delle funzioni di Segretario comunale presso Comuni della classe quarta era pari allo stipendio iniziale della settima qualifica.
Il comma 2 sostituisce l’art. 30, comma 2, della Legge n. 734/73 la cui attuale versione prevede che il provento annuale dei diritti di segreteria sia attribuito integralmente al Comune o alla Provincia. In pratica viene abrogata la possibilità per i Segretari di percepire compensi per le attività di rogito che svolgono per conto dei propri Enti (i Segretari potevano percepire i diritti di segreteria nella misura del 75% dell’incasso, fino alla concorrenza del 30% del proprio stipendio annuale).
Art. 11 – Disposizioni sul personale delle Regioni e degli Enti Locali
Il comma 1 apporta importanti modifiche all’art. 110 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel).
In particolare vengono modificati:
il comma 1, la cui attuale versione prevede che lo statuto dell’Ente possa prevedere che la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno 1 unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi dirigenziali a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;
il comma 5, la cui attuale versione prevede che per il periodo di durata degli incarichi di cui all’art. 100, commi 1 e 2, i dipendenti delle P.A. sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Con il comma 2 viene abrogato il comma 6-quater dell’art. 19 del Dlgs. n. 165/01, il quale aveva dettato diversi limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui all’art. 110 in commento.
Il comma 3 detta una disposizione specifica per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale. In tal caso è previsto il limite del 10% della dotazione organica per gli incarichi attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato.
Il comma 4 aggiunge il comma 3-bis all’art. 90 del Tuel, prevedendo il divieto per gli Uffici di supporto agli Organi di direzione politica di effettuare attività gestionale, anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale.
Art. 12 – Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni – tenuto conto di quanto disposto dall’art. 4 della Legge n. 266/91 in materia di assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato – in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o Enti Locali.
Proprio al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte di tali soggetti, i Comuni e gli altri Enti Locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. L’Inps, su richiesta di Comuni o degli altri Enti Locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo previsto dalla presente norma.
Art. 13 – Incentivi per la progettazione
Viene aggiunto il comma 6-bis all’art. 92 del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei contratti pubblici”), in base al quale, in ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposti gli incentivi alla progettazione previsti dai commi 5 e 6 del medesimo articolo per i tecnici a fronte della realizzazione di opere pubbliche e/o dell’adozione di strumenti urbanistici.
Art. 16 – Nomina dei dipendenti nelle Società partecipate
La disposizione in esame interviene modificando nella sostanza i commi 4 e 5 del Dl. n. 95/12 in materia di composizione dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate.
In particolare il comma 4 disciplina le Società strumentali controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Amministrazioni Pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato i cui Cda non potranno essere composti da più di tre membri.
Mentre, il comma 5 disciplina la composizione dei Consigli di Amministrazione nelle altre Società pubbliche, purché a partecipazione pubblica totale, i cui Cda potranno essere composti da 3 o 5 membri, fatte salve limitazioni specifiche previste da altre disposizioni di legge (vedi art. 1, comma 729, Legge finanziaria 2007 e art. 6, comma 5, Dl. n. 78/10).
Nella scelta della composizione del Cda, non è più obbligatorio che due dei tre membri (o tre in caso di Cda composti da 5 membri) siano dipendenti dell’Amministrazione titolare della partecipazione o svolgente poteri di indirizzo o controllo, o comunque dipendenti della Società controllante, in caso di partecipazione pubblica indiretta o con poteri di indirizzo e controllo.
E’ sufficiente che gli stessi siano nominati d’intesa tra l’Amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le Società a partecipazione diretta, ovvero, in caso di partecipazione indiretta, siano scelti d’intesa tra l’Amministrazione titolare della partecipazione della Società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa Società controllante.
Resta comunque fermo che, nel caso in cui detti soggetti siano anche dipendenti pubblici ovvero dipendenti della Società controllante, il compenso loro attribuito dovrà essere riversato all’Amministrazione di appartenenza, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, in applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico.
In tal caso, per la nomina di un dipendente pubblico negli Organi di Amministrazione di una Società partecipata dovranno comunque essere valutate attentamente le cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al Dlgs. n. 39/13.
E’ fatto salvo che il terzo membro, non nominato d’intesa, dovrà svolgere la carica di Amministratore delegato.
Resta sempre la possibilità di optare (purché previsto statutariamente) per la forma monocratica con la nomina di un Amministratore unico.
L’art. 16, al comma 2, sopprimendo l’ultimo periodo, tanto del comma 4 che del comma5, ha stabilito che le modifiche di cui sopra, troveranno applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in commento (pertanto dai rinnovi dei Cda successivi al 25 giugno 2014).
Art. 17 – Ricognizione negli Enti pubblici e unificazione delle banche dati delle Società partecipate
Entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento, il Dipartimento della Funzione pubblica deve predisporre un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte per poter procedere ad una razionalizzazione degli Enti pubblici e di quelli a cui lo Stato contribuisce ordinariamente.
Nei tre mesi successivi all’abilitazione del suddetto sistema informatico, le P.A. devono inserire dati e proposte riferiti agli Enti pubblici o privati dalle stesse finanziati o vigilati. Oltre detto termine è inibito alle P.A. il compimento di qualsiasi atto nei confronti degli Enti per cui non abbiano trasmesso i dati, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi Organi.
Con lo stesso meccanismo dovranno essere razionalizzati i servizi strumentali all’attività delle Amministrazioni statali, con particolare riferimento ai servizi strumentali.
Il mancato inserimento dei dati da parte delle Amministrazioni statali nei termini e modi di cui al periodo precedente, rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del Dirigente competente.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le informazioni di cui all’art. 60, comma 3, del Dlgs. n. 165/01 (il costo annuo del personale comunque utilizzato) e dell’art. 1, comma 587, della Legge n. 296/06 (dati inerenti i Consorzi e le Società a totale o parziale partecipazione pubblica) devono confluire nella banca dati del Mef, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento.
Pertanto, dalla stessa data, sono abrogati i commi da 587 a 591, dell’art. 1 della Legge n. 296/06.
Sempre dal 1° gennaio 2015 il Mef deve acquisire, tramite banche dati esistenti o mediante comunicazioni dirette, informazioni relative alle Società per azioni partecipate direttamente o indirettamente dalle PA di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.
Le informazioni precise che le amministrazioni sono tenute a comunicare e le modalità tecniche saranno contenute nel Decreto attuativo di cui sopra.
Tutte le informazioni di cui ai punti precedenti sono rese disponibili alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 13 della Legge n. 196/09.
Inoltre, sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e su quello del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato l’elenco delle Amministrazioni adempienti e non agli obblighi di comunicazione.
Art. 18 – Soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana
L’art. 18 dispone la soppressione, a partire dal 1° ottobre 2014, di tutte le Sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale, eccezion fatta per la Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Sarà un Dpcm. (da emanare entro il 15 settembre 2014) a definire le procedure per il trasferimento del contenzioso pendente presso le Sezioni soppresse e delle risorse umane e finanziarie, alla sede centrale del Tar. I ricorsi, a partire dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 90/14, potranno essere depositati unicamente presso la citata sede centrale.
Il comma 3 dell’articolo in commento dispone inoltre la soppressione del Magistrato delle acque per le Province venete e di Mantova. Le relative funzioni saranno trasferite al Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
Art. 19 – Soppressione Avcp e definizione delle funzioni dell’Anac
Dal 25.06.2014, l’Avcp è soppressa e contestualmente sono considerati decaduti i relativi organi e trasferiti all’Anac (ridenominata Autorità nazionale anticorruzione) i compiti e funzioni dalla stessa fino ad ora svolti.
A tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, deve presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri un apposito piano di riordino che contempli:
il trasferimento definitivo di tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni affidate;
la riduzione di almeno il 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i Dirigenti;
la riduzione di almeno il 20% delle spese di funzionamento.
Detto piano acquisirà efficacia a seguito di approvazione con Dpcm. e nelle more dell’approvazione l’Autorità nazionale anticorruzione provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Avcp.
In aggiunta ai compiti trasferiti dall’Acvp, l’Autorità nazionale anticorruzione dovrà ricevere ogni notizia e segnalazioni di illeciti e applicare le sanzioni amministrative in caso di mancata adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, dei “Programmi triennali di trasparenza” o dei “Codici di comportamento”.
Le somme così versate restano nella disponibilità dell’Autorità, da utilizzare per le proprie attività istituzionali, considerato che dall’applicazione dell’articolo in commento non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In aggiunta ai compiti di cui sopra, il Presidente dell’Autorità formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 per la corretta gestione delle procedure d’appalto relative all’evento.
Con il precipuo scopo di concentrare l’attività dell’Autorità in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle PA, tutte le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, vengono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento, viceversa le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione passano all’Autorità.
Per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance, il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando.
Inoltre, per il riordino delle funzioni in materia di performance, il Governo deve adottare, entro 180 gg. dal 25 giugno 2014, apposito provvedimento, nel rispetto delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) semplificazione degli adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche;
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) validazione esterna dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli Oiv.
A seguito del riordino delle funzioni di cui sopra, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche non provvede più al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività in materia di qualità dei servizi, di cui all’art. 11, Dlgs. n. 286/99, per i quali restano applicabili i Dpcm. recanti gli schemi generali di riferimento già emanati in materia.
Art. 20 – Associazione “Formez PA”
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl. il Ministro delegato per la Semplificazione e la P.A. proporrà all’assemblea dell’Associazione “Formez PA” lo scioglimento dell’Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. Quest’ultimo, entro il 31 ottobre 2014, proporrà un piano per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell’Associazione.
Art. 21 – Unificazione delle Scuole di formazione
L’art. 21 dispone la soppressione delle seguenti scuole di formazione: Scuola superiore dell’economia e delle finanze, Istituto diplomatico “Mario Toscano”, Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Centro di formazione della difesa e Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché sedi distaccate della Scuola nazionale dell’amministrazione prive di centro residenziale. Le loro funzioni saranno attribuite alla Scuola nazionale dell’Amministrazione che assorbirà anche l’80% delle risorse stanziate in loro favore. Il restante 20% rientrerà nel bilancio dello Stato.
Al comma 3 dell’art. in commento vengono inoltre enunciate delle direttive alle quali la Scuola nazionale dell’Amministrazione dovrà adeguare il proprio ordinamento entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 90/14. Si parla di: a) organizzazione in dipartimenti; b) collaborazione con gli Organi costituzionali, le Autorità indipendenti, le Istituzioni universitarie e l’Istat.
Art. 22 – Razionalizzazione delle Autorità indipendenti
Importanti novità sono introdotte dall’art. 22 per i membri delle seguenti Autorità indipendenti: Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione nazionale per le Società e la Borsa, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la Protezione dei Dati personali, Autorità nazionale anticorruzione, Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione e Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi pubblici essenziali.
In primo luogo questi, una volta cessato il proprio incarico, non potranno essere nominati componenti di un’Autorità indipendente per un periodo pari a due anni. Ai sensi del comma 4 poi le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli Organismi di cui al comma 1 dovranno essere gestite in modo unitario, attraverso apposite convenzioni tra gli stessi.
Per quanto riguarda invece la riduzione della spesa, il comma 5 dispone, a partire dal 1° luglio 2014, una riduzione di almeno il 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente di tali Organismi, Dirigenti inclusi. Ai sensi del successivo comma 6 poi, dal 1° ottobre 2014, la loro spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli Organi collegiali non previsti dalla legge dovrà essere ridotta di almeno il 50%.
Entro il 30 giugno 2015 tutte le citate Autorità si trasferiranno in una sola sede e gestiranno i servizi strumentali in maniera unitaria (per almeno 3 servizi dovranno procedere già a partire dal 31 dicembre 2014).
Art. 23 – Interventi urgenti in materia di riforma delle Province e delle Città metropolitane
Il comma 1 dell’art. 23 ha disposto alcune modifiche alla Legge n. 56/14, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”. Alla lett. a) del comma 1, dell’art. 23 in commento viene modificato l’art. 1, comma 15, della citata Legge n. 56/14, attribuendo la competenza all’approvazione dello Statuto delle nuova Città metropolitane alla Conferenza metropolitana, in luogo del Consiglio metropolitano, come originariamente previsto.
Alla lett. b) è modificato il comma 49 del citato art. 1, Legge n. 56/14 che dispone il subentro della Regione Lombardia in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle Società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse a Expo 2015. Al numero 1) si provvede ad estendere il subentro suddetto, oltre che nei confronti di tutte le suddette partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano, anche a tutte le medesime partecipazioni detenute dalla Provincia di Monza e Brianza. Al numero 2), viene integrato il predetto comma 49, disponendo che entro il 30 giugno 2014 dovranno essere eseguiti tutti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle predette partecipazioni azionarie alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Al numero 3), viene modificato l’ultimo periodo del comma 49, posticipando al 31 dicembre 2016 (e non più al 31 ottobre 2015) il trasferimento delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Milano alla Città metropolitana e estendendo tale obbligo di trasferimento anche alle partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Monza e Brianza in favore del nuovo Ente provinciale di Monza e di Brianza.
Alla lett. c), del comma 1 in commento, sono introdotti il comma 49-bis e 49-ter. Il comma 49-bis introduce la disciplina inerente il passaggio delle partecipazioni detenute dalle Province di Milano e di Monza e Brianza alla Regione Lombardia. In particolare la nuova disposizione prevede che il suddetto passaggio debba avvenire a titolo gratuito, ferma restando l’appostazione contabile del relativo valore come periziato dall’esperto nominato dal Tribunale di Milano. Il valore delle partecipazioni accertato al momento del subentro della Regione Lombardia costituisce quanto da questa dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza.
Il comma 49-ter, dispone che contestualmente al subentro della Regione Lombardia nelle Società partecipate dalle Province di Milano e di Monza e Brianza, i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo di dette Società decadono, provvedendo alla ricostituzione degli stessi secondo i modi e i termini di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del Dl. n. 95/12. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi.
Alle lett. d) ed e) sono apportate alcune modifiche in relazione alla disciplina inerente all’elezione degli Organi della provincia in sede di prima applicazione. In particolare alla lett. e)viene abrogata una parte del comma 81, laddove era disposto che entro il 31 dicembre 2014 si doveva procedere all’elezione del Presidente, anche tra i Consiglieri provinciali uscenti.
Alla lett. f) è modificato il comma 82 dell’art. 1, della Legge n. 56/14, secondo cui, in sede di prima applicazione, il Presidente della Provincia in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/14 (8 aprile 2014) ovvero, qualora l’Ente risulti commissariato, il Commissario, a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del Consiglio provinciale, nonché la Giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli Enti Locali dall’art. 163, comma 2, del Tuel, fino all’insediamento del Presidente della Provincia. Peraltro, alla luce delle modifiche introdotte dalla norma in commento, nel nuovo testo del comma 82, non è più presente il termine ultimo del 31 dicembre per la scadenza della proroga dell’esercizio a titolo gratuito delle funzioni di cui alle cariche sopra elencate ai fini dell’ordinaria amministrazione.
Alla lett. g), integrando il comma 143, è infine disposto che gli eventuali incarichi commissariali successivi all’entrata in vigore della presente legge dovranno essere esercitati a titolo gratuito.
Art. 24 – Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Il comma 1, dell’art. 24 in commento dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la P.A., previa intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 ottobre 2014, approverà l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni, Province autonome e Autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.
L’Agenda prevede la sottoscrizione di accordi e intese, ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. n. 281/97 e dell’art. 8, della Legge n. 231/03, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle Amministrazioni interessate e di proseguire l’attività per l’attuazione condivisa delle misure contenute nel Dl. n. 5/12. A tal fine sarà istituito presso la Conferenza unificata un apposito Comitato interistituzionale.
Il comma 2 dispone che entro il 22 dicembre 2014 (180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in commento), le Amministrazioni statali, sono tenute ad adottare con Decreto del Ministro competente, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.
Il comma 3 prevede che Governo, Regioni ed Enti Locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, dovranno raggiungere degli accordi e delle intese in sede di Conferenza unificata finalizzate ad adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive alle P.A. regionali e agli Enti Locali, che tengano conto delle specifiche normative regionali.
Il comma 4 precisa che gli accordi e le intese raggiunti in sede di Conferenza unificata sono finalizzati ad assicurare la libera concorrenza e costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in materia di diritti civili e sociali.
Art. 25 – Semplificazione per i soggetti con invalidità
Tra le numerose novità introdotte dall’art. 25 per i disabili, segnaliamo – ai Comuni – che l’art. 381, comma 5, del “Codice della Strada”, come novellato dal comma 3 dell’art. 25, prevede che i Comuni stabiliscano (prima era solo una facoltà), anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’art. 11, comma 5, del Dpr. n. 503/96. Resta invece facoltativa la decisione di rendere gratuita o meno la sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
Art. 29 – Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Il presente articolo sostituisce il comma 52, dell’art. 1, della Legge n. 190/12, e di seguito inserisce il comma 52-bis.
In materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A., per le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, di trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, di confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, di noli a freddo di macchinari, di fornitura di ferro lavorato, di noli a caldo, di autotrasporto per conto di terzi e guardiani dei cantieri, è ora previsto che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 159/11 (P.A. e gli Enti pubblici, gli Enti e le Aziende vigilati dallo Stato o da altro Ente pubblico e le Società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche), attraverso la consultazione, anche in via telematica, di un apposito Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’Elenco.
L’iscrizione nell’Elenco tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
In fase di prima applicazione della norme, comunque non oltre il 25 giugno 2015, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 159/11, per le attività sopra indicate, procedono all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda d’iscrizione nell’Elenco in parola.
Art. 30 – Unità operativa speciale per Expo 2015
Il comma 1 attribuisce al Presidente dell’Autorità nazionale per l’Anticorruzione (Anac) compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento Expo Milano 2015. Per le finalità in parola, il Presidente dell’Anac si avvale di un’apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori molo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.
Ai fini dell’espletamento dei richiamati compiti di sorveglianza e garanzia delle procedure relative alla realizzazione delle opere per Expo Milano 2015, al Presidente dell’Anac sono attribuiti nuovi compiti:
verifica preventiva della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle altre attività connesse ad Expo 2014, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza (ex Legge n. 190/12), e verifica del corretto adempimento degli accordi sottoscritti in materia di legalità;
poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 6, comma 9, del “Codice dei contratti”.
Il comma 3 prevede che il Presidente dell’Anac possa partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere di cui all’art. 3-quinquies, comma 2, del Dl. n. 135/09.
Art. 31 – Modifiche all’Art. 54-bis del Dlgs. n. 165/01
La norma modifica l’art. 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, del Dlgs. n. 165/01, prevedendo che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia, oltre che all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Art. 32 – Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione
L’articolo prevede che, nell’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria proceda penalmente contro un’impresa aggiudicataria di un appalto per i delitti dei privati e dei pubblici ufficiali contro la P.A. (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis, del Codice penale), ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o. alternativamente, di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici.
Art. 33 – Parere su transazione di controversie
Nel caso di transazioni di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di transazione la Società Expo 2015 può richiedere un parere sulla proposta transattiva all’Avvocatura Generale dello Stato.
Art. 34 – Contabilità speciale per Expo Milano 2015
La norma dispone che gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015, ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità individuate dal medesimo Commissario, restano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell’ambito delle spese di funzionamento previste per l’Evento Expo 2015.
Art. 35 – Divieto di transazioni della P.A. con Società estere che non permettono l’identificazione dei soggetti proprietari
Fino al recepimento nel nostro ordinamento delle Direttive europee in materia di aggiudicazione contratti di concessione, appalti pubblici e utilities, ed al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell’attività delle P.A., è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 e le Società estere di cui non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, ferma restando la possibilità da parte della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica.
Detta disposizione non trova applicazione nel caso in cui siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della Società estera in conformità alle disposizioni del Dlgs. n. 231/07 (disposizioni antiriciclaggio).
Art. 36 – Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Con riguardo ai lavori di realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e degli insediamenti produttivi strategici, nonché delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, il controllo dei flussi finanziari è attuato e monitorato prescrivendo che i soggetti responsabili di dette opere debbano procedere ai pagamenti secondo le procedure previste per il Siope e provvedere a far riportare il Cup (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori, nonché rispondendo che i contraenti generali debbano uniformarsi alle prescrizioni Cipe in tema di accordi di sicurezza sulle misure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d’infiltrazione mafiosa (Deliberazione Cipe n. 45/11).
A tal fine le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata Delibera n. 45/11, nonché alle ulteriori prescrizioni che saranno contenute nelle successive Delibere Cipe di aggiornamento.
Per i contratti in essere le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate, entro il 27 dicembre 2014, alle indicazioni della citata Deliberazione Cipe.
Art. 37 – Trasmissione ad Anac delle varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera ammesse per:
– per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti,
– per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale,
– per difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore,
devono essere trasmesse da parte della stazione appaltante, entro 30 giorni dall’approvazione, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del Responsabile del procedimento, all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 38 – Processo amministrativo digitale
L’articolo in commento prevede che il Dpcm. di cui all’art. 13, dell’Allegato n. 2, al Dlgs. n. 104/10, contenente le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l’aggiornamento del processo amministrativo telematico, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto oggetto d’analisi. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italia digitale rendono il loro avviso entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.
Art. 39 – Semplificazioni degli oneri formali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
La norma in commento introduce il comma 2-bis, all’art. 38 del Dlgs. n. 163/06 (Codice dei Contratti) prevedendo che in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del Dpr n. 445/00, il concorrente inadempiente è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso la stazione appaltante assegnerà un termine al concorrente, non superiore a 10 gg., entro cui regolarizzare le dichiarazioni necessarie, decorso inutilmente il quale il concorrente sarà escluso dalla gara.
Viceversa in caso di dichiarazioni non essenziali o indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
Ogni variazione che potrà intervenire successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nemmeno per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Inoltre, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 46 del Codice dei Contratti, il legislatore ha previsto che, quanto sopra previsto, in merito alle irregolarità delle dichiarazioni, si applichi anche ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, prodotte dai concorrenti e/o rilasciate anche da soggetti terzi, in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Le modifiche di cui ai punti precedenti trovano applicazione per le procedure di affidamento indette successivamente alla data del 25.06.14.
Art. 40 – Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Il presente articolo ha modificato l’art. 120, dell’Allegato 1, del Dlgs. n. 104/10.
La lett. a) ha sostituito il comma 6 prevedendo che il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare qualora ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata in un’udienza fissata d’ufficio, da tenersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. La segreteria deve dare immediato avviso alle parti della data d’udienza, a mezzo Pec. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata ad un’udienza da tenersi non oltre 30 giorni, alternativamente nell’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori, l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa.
La lett. b) ha inserito il comma 8-bis, il quale dispone che il Collegio, quando dispone le misure cautelari di cui all’art. 119, comma 4, ne subordina l’efficacia alla prestazione di una cauzione, anche sotto forma di fideiussione, salvo il caso in cui l’ordinanza che concede la misura cautelare non evidenzi che ricorrano gravi ed eccezionali motivi. Le citate misure sono disposte per una durata non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza.
La lett. c) ha disposto la sostituzione del comma 9, prevedendo che il Tar deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro 20 giorni dall’udienza di discussione. Resta ferma la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro 2 giorni.
Il comma 2 ha disposto che le prescrizioni sopra riportate si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, successivamente alla data di entrate in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento.
Art. 41 – Misure per il contrasto all’abuso del processo
Con il comma 1 del presente articolo sono state introdotte alcune modificazioni all’art. 26, dell’Allegato 1, del Dlgs. n. 104/10, in materia di spese del giudizio.
La lett. a), modificando il comma 1, ha disposto che in ogni caso il Giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.
La lett. b) ha previsto, mediante l’integrazione del comma 2 in materia di sanzioni per la c.d. “lite temeraria”, che nelle controversie sugli appalti di cui agli artt. 119, lett. a) e 120, l’importo della sanzione pecuniaria (non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio) può essere elevato fino all’1% del valore del contratto, ove superiore al limite stabilito dalla norma.
Art. 42 – Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Il presente articolo ha esteso al processo amministrativo la disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica previste per il processo civile.
Art. 43 – Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Con il comma 1 del presente articolo è stato stabilito che i giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche. I relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché venga garantita la riferibilità soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai principi stabiliti nel Dlgs. n. 82/05. Le regole tecniche e procedurali relative ai citati processi sono stabilite con i Decreti di cui all’art. 20-bis, del Dl. n. 179/12.
Il comma 2 ha esteso al processo contabile l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16, 16-ter, e 16-quater, del Dl. n. 179/12, in quanto compatibili, sulla base delle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i Decreti di cui al comma precedente.
In base al comma 3 il Pm. contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i Decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall’ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi Pec di cui all’art. 16-ter, del Dl. n. 179/12.
Art. 44 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
Con il presente articolo è stato previsto l’obbligo di deposito telematico degli atti processuali per i procedimenti iniziati innanzi al Tribunale ordinario dopo il 30 giugno 2014, mentre per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014 il dispositivo dell’articolo si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014, data fino alla quale i documenti possono essere depositati con modalità telematica e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. L’obbligo di deposito telematico è stato introdotto mediante rinvio ai commi 1, 2 e 3, dell’art. 16-bis, del Dl. n. 179/12.
Il comma 2 ha apportato alcune modifiche al sopra citato art. 16-bis.
La lett. a) ha precisato, mediante la modifica del comma 1, che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le Pa. per stare in giudizio e di conseguenza il deposito telematico rimane escluso per i soggetti precedentemente citati.
La lett. b), nel sostituire il comma 5, ha previsto che con uno o più Decreti aventi natura non regolamentare il Ministero della Giustizia, può individuare i Tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla Legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.
La lett. c) ha previsto l’introduzione del comma 9-ter, il quale prevede che a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte di Appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Le stesse modalità sopra citate devono essere osservate per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le citate modalità, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più Decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della Giustizia può individuare le Corti di Appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.
Art. 45 – Modifiche al Codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
L’articolo in parola ha apportato alcune modificazioni al Codice di procedura civile.
La lett. a) ha eliminato, mediante la sostituzione dell’art. 126, comma 2, del Cpc., l’obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte di terzi, disponendo che il citato verbale venga firmato digitalmente dal Cancelliere, che darà lettura dello stesso agli eventuali intervenuti all’udienza.
La lett. b) ha previsto, mediante l’integrazione dell’art. 133, comma 2, del Cpc., che la comunicazione effettuata dalla cancelleria mediante Pec non deve più limitarsi al solo dispositivo della Sentenza, ma deve contenere il testo integrale della stessa.
La lett. c) ha disposto che le dichiarazioni delle parti di cui all’art. 207, comma 2, del Cpc., non devono più essere sottoscritte dal dichiarante.
Art. 46 – Modifiche alla Legge n. 53/94
L’articolo in esame ha modificato la Legge n. 53/94 rubricata “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
Con la lett. a) è stato eliminato il requisito dell’autorizzazione del Consiglio dell’ordine nel cui Albo l’avvocato è iscritto per l’invio delle comunicazioni mediante Pec.
Con la lett. c) è stato disposto che se l’atto viene notificato via Pec non è dovuto il pagamento previsto al momento dell’esibizione o del deposito degli atti notificati.
La lett. d) ha eliminato l’obbligo di pagamento dei diritti dovuti per le notifiche telematiche, mediante la modifica dell’art. 10, comma 1, della Legge n. 53/94.
Il comma 2 ha disposto che le disposizioni di cui all’art. 16-quater, commi 2 e 3, del Dl. n. 179/12, non si applicano alla giustizia amministrativa.
Art. 47 – Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della Pubblica Amministrazione
L’art. 47 dispone la proroga al 30 novembre 2014 del termine di cui all’art. 16, comma 12, del Dl. n. 179/12 (c.d. Decreto “Crescita 2”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/12. Entro tale data le P.A., compresi gli Enti Locali, devono comunicare al Ministero della Giustizia, l’indirizzo di posta elettronica a cui intendono ricevere le comunicazioni e notificazioni.
Art. 48 – Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
Il comma 1 ha sostituito l’art. 530, comma 6, del Cpc., disponendo che il Giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le citate modalità risultino pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. Il comma 2 ha previsto che la novella normativa di cui al comma 1 si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento.
Art. 49 – Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato
Il comma 1, lett. a), ha disposto che nei giudizi tributari nei quali la parte sta in giudizio da sola non abbia comunicato l’indirizzo Pec può indicare un indirizzo di posta al quale ricevere la comunicazione.
La successiva lett. b) ha previsto che, in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di Pec ovvero di mancata consegna del messaggio Pec per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
Il comma 2 ha previsto che l’invito al pagamento dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato è notificato, a cura dell’Ufficio e anche tramite Pec nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’Ufficio.
Art. 50 – Ufficio per il processo
Il comma 1 dell’articolo in commento ha previsto l’introduzione dell’art. 16-octies, del Dl. n. 179/12, il quale prevede che, al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono costituite presso le Corti di appello e i Tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “Ufficio per il processo”.
Il comma 2 dell’articolo in commento aggiunge le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari agli Enti presso i quali i laureati in giurisprudenza possono effettuare un tirocinio teorico-pratico ai sensi dell’art. 73, del Dl. n. 69/13. E’ stato inoltre disposto che l’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’art. 2, del Dlgs. n. 160/06. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per 18 mesi presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito previsti per l’accesso allo stage e che sia attestato l’esito positivo del tirocinio.
Art. 51 – Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Il comma 1 ha disposto, mediante la modifica dell’art. 162, comma 1, della Legge n. 1196/1960, che le Cancellerie delle Corti di appello e dei Tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno 3 ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai rispettivi Presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.
Con i comma 2 è stato previsto che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto comma, del Cpc. Quando il messaggio di Pec eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di Pec. Il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
Art. 52 – Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del Giudice
Il comma 1, lett. a), del presente articolo ha disposto che il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale hanno la facoltà di estrarre con modalità telematiche, copie analoghe o informatiche degli atti e dei provvedimenti e possono attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico con totale esenzione del pagamento dei diritto di copia. Le disposizioni testé citate non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del Giudice.
La successiva lett. b) ha introdotto l’art. 16-sexies, al Dl. n. 179/12, il quale prevede che salvo quanto disposto dall’art. 366, del Cpc., le notificazioni ad istanze di parte previste dalla Legge, effettuate presso la cancelleria dell’Ufficio giudiziario, possono essere fatte solamente quanto non è possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo Pec contenuto nei registri Inipec e Reginde.
Il comma 2 esenta dal versamento del diritto di copia senza certificazione di conformità, sia nell’art. 40, del Dpr. n. 115/02, sia nell’art. 269, del Dl. n. 179/12, quando la copia è estratta dal fascicolo dai soggetti abilitati ad accedervi. Parimenti il comma in esame esenta dal versamento del diritto di copia autentica, sia nell’art. 40, del Dpr. n. 115/02, sia nell’art. 268, del Dl. n. 79/12.
Art. 53 – Norma di copertura finanziaria
Per la copertura delle disposizioni previste dal Capo II, del Titoli IV, del provvedimento in esame, è stato previsto un aumento generalizzato del contributo unificato previsto dall’art. 13, del Dpr. n. 115/02. L’articolo in commento ha individuato nel Ministero della Giustizia il soggetto responsabile del monitoraggio delle minori entrate derivanti dalle disposizioni commentate. Il Ministero della Giustizia provvederà a riferire quanto monitorato al Mef. E’ prevista un c.d. “clausola di salvaguardia” mediante la quale il Mef è autorizzato, nel caso in cui si verificheranno scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, ad incrementare il contributo unificato al fine di garantire la copertura finanziaria delle minori entrate promananti dall’attività di monitoraggio.
Il Mef è tenuto a comunicare mediante relazione alle Camere gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Il Mef è stato autorizzato ad apportare, con propri Decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.